Acquisto senza rischi per i 270mila beni donati ogni anno
Dal 18 dicembre abolita l’azione di restituzione: diventa possibile trasferire gli asset senza temere le azioni a tutela della legittima
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I punti chiave
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La donazione di beni mobili e immobili non è più limitata dalla tradizionale considerazione (derivata da norme che erano contenute nel Codice civile fin dal 1942) secondo cui a una donazione conseguiva una notevole limitazione nella successiva vendita dei beni donati. Nessuno li comprava volentieri e le banche non li accettavano come oggetto di ipoteca perché avrebbero potuto essere coinvolti nella lite che gli eredi del donante – lamentando la lesione della propria quota di legittima – avrebbero potuto promuovere contro il donatario.
Forse anche per questo negli ultimi anni in Italia gli atti traslativi a titolo gratuito sono sempre stati sotto quota 300mila, con un lieve calo a 270mila nel 2023. In quest’ultimo anno, le donazioni della piena proprietà sono state circa 121mila, a cui si aggiungono 36.600 trasferimenti gratuiti della nuda proprietà; il resto si divide tra denaro e altri atti gratuiti (la fonte sono le registrazioni telematiche rilevate dalle Finanze).
Ora il quadro cambia. L’articolo 44 della legge 182/2025 ha abolito la cosiddetta azione di restituzione, vale a dire l’azione che poteva subire chiunque avesse acquistato dal donatario il bene che gli era stato donato. L’azione poteva essere promossa da un erede del donante/de cuius (che fosse un suo legittimario: in sostanza, il coniuge e i figli del donante) per recuperare il bene donato, qualora la donazione avesse provocato la lesione della quota di legittima dell’erede legittimario.
Cosa cambia in pratica
Facciamo l’esempio di una persona che muore senza testamento con un patrimonio di 120, lasciando a sé superstiti la moglie e due figli. Se questa persona avesse donato in precedenza un bene di valore di 1.080 a un amico, la moglie e i figli erediterebbero beni di valore pari a 40 per ciascuno (120 : 3), ma avrebbero diritto a una quota di legittima di 300 per ciascuno, calcolata con la formula seguente: (120 + 1.080) : 4 x 3 : 3.
Al fine di recuperare i 900 complessivamente mancanti per soddisfare la loro quota di legittima, la moglie e i figli avrebbe potuto promuovere contro l’amico la cosiddetta azione di riduzione: il risultato sarebbe che questi potrebbe trattenere solo quella parte del valore della donazione (la cosiddetta “disponibile”) che non lede la quota di legittima degli eredi. In altre parole, la donazione ricevuta dall’amico si riduce per quel tanto che occorre per soddisfare gli eredi legittimari.







