Turismo

Affitti brevi, cade il divieto self check-in. Il Tar del Lazio boccia la circolare del Viminale

La circolare del ministero dell’Interno introduceva l’obbligo di riconoscimento «de visu» degli ospiti

Affitti brevi tramite piattaforme online, in arrivo l’Iva anche per i privati<br/>

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«Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del ministero dell’Interno del 18 novembre 2024 che introduceva l’obbligo di riconoscimento de visu degli ospiti» delle abitazioni locate per affitti brevi: lo annuncia l’Aigab (Associazione italiana gestori affitti brevi).

«Siamo già in contatto con il governo per mettere a disposizione il nostro know how al fine di ottenere un pieno riconoscimento delle tecnologie di riconoscimento da remoto utilizzate, dimostrando il nostro ruolo a supporto delle istituzioni», aggiunge il presidente dell’associazione, Marco Celani.

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La stretta del Viminale sulle keybox

Risale a novembre la stretta sul ministero dell’Interno sulle keybox: sono le pulsantiere utilizzate per consentire ai turisti di procedere con il self check-in quando si arriva in un appartamento senza la presenza del gestore. Con un circolare il Viminale aveva chiarito che l’identificazione da remoto automatizzata degli ospiti delle strutture ricettive non soddisfa i requisiti previsti dalla legge, ribadendo l’obbligo dei gestori di dare alloggio esclusivamente a persone munite di documento d’identità e di comunicare le generalità degli ospiti alle questure territorialmente competenti, entro le 24 ore successive.

Fare: il Tar riconosce che la misura è sproporzionata

Contro la circolare del Viminale era stato presentato un ricorso da parte della Federazione associazioni ricettività extralberghiere (Fare) che il Tar del LAzio ha accolto. Il tribunale amministrativo, fa sapere Fare, ha ritenuto la circolare «contrastante» con la riforma del 2011 e «non sufficientemente giustificata». «La sentenza conferma ciò che Fare sostiene da sempre: la sicurezza non può essere una scusa per rallentare l’evoluzione del settore e caricare di responsabilità improprie chi lavora nel rispetto della legge», commenta Elia Rosciano, presidente della Federazione nazionale.

«Il Tar ha riconosciuto, in sintesi, che l’identificazione de visu non è prevista dall’articolo 109 del Tulps; la misura era sproporzionata e non giustificata da necessità reali; la circolare violava i principi di legalità e parità di trattamento; l’onere imposto era eccessivo e dannoso soprattutto per il settore extralberghiero, che non dispone delle stesse risorse strutturali delle grandi strutture alberghiere».

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