Cassazione

Alla Corte Ue i dubbi sui trattenimenti dei migranti nel Cpr di Gjader

Al vaglio degli eurogiudici il protocollo Italia e Albania sul rafforzamento della collaborazione in materia migratoria

di Marina Castellaneta e Patrizia Maciocchi

ALBANIA GJADER CENTRO D'ACCOGLIENZA MIGRANTI

3' di lettura

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La parola alla Corte di giustizia Ue. La Corte di Cassazione, prima sezione penale, con l’ordinanza n. 23105 depositata il 20 giugno, chiede l’intervento degli eurogiudici per un chiarimento su alcune disposizioni della direttiva 2008/115 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con l’obiettivo di accertare un’eventuale sostanziale incompatibilità dell’articolo 3 della legge 2024 n. 14 (che ha dato esecuzione al Protocollo con l’Albania) con le regole Ue.

Il protocollo Italia e Albania sul rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, che consente di condurre in Albania persone destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati «in assenza di qualunque predeterminata e individuabile prospettiva di rimpatrio», non convince la Cassazione e così ha inviato la richiesta di interpretazione delle regole Ue chiedendo un intervento in via d'urgenza.

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I casi esaminati

L’ordinanza di rinvio riguarda i casi di due cittadini stranieri, uno tunisino e uno algerino, trattati congiuntamente per i profili comuni. Nel primo caso a disporre l’espulsione, con accompagnamento alla frontiera, era stato il prefetto di Ancona, con un iter iniziato il 16 settembre 2024. Alla base del provvedimento l’ingresso illegale del cittadino tunisino nel territorio e alcuni reati commessi durante la permanenza. Respinta la domanda di rinnovo di permesso di soggiorno non era stato però possibile il rimpatrio: non c’era un aereo disponibile e mancava un documento valido. Per lui era stato disposto, e convalidato, prima il trasferimento nel Cpr di Bari, seguito da quello verso il centro rimpatri di Gjader, dove il cittadino tunisino aveva fatto richiesta di protezione internazionale. Un’istanza bocciata dalla Commissione territoriale che ha escluso un rischio di persecuzione in caso di rientro nel Paese di origine.

Il 24 aprile del 2025 la Corte d'Appello di Roma, con una decisione che ha dato il là all’ordinanza di rinvio della Cassazione, non ha convalidato il trattenimento del questore. Ad avviso della Corte territoriale, infatti, lo straniero che presenta domanda di protezione ha diritto di restare nel territorio dello stato fino a quando questa non venga esaminata. Da qui, la necessità di riportare il cittadino tunisino in Italia.

Analogo l’iter e la conclusione nel caso del cittadino algerino, anche lui destinatario di un provvedimento di espulsione per essersi presentato alla frontiera di Genova. L’invito a lasciare lo Stato entro sette giorni non era rimasto inascoltato nè era stato possibile procedere all’espulsione, senza un valido documento. La via era stata dunque la stessa del cittadino tunisino: Cpr di Bari poi partenza su ordine del Viminale alla volta di Gjader in Albania, e il no al trattenimento della Corte d’Appello con motivazioni analoghe.

Il collegamento con il diritto dell’Unione

La Suprema Corte, con l’ordinanza di rinvio, ha accertato che sussiste un «collegamento sufficiente» con il diritto dell’Unione, anche se si tratta di due cittadini extracomunitari che hanno presentato la domanda di protezione internazionale mentre erano in Albania, tenendo conto che è l’Italia che ha registrato le domande di protezione internazionale con ciò riconoscendo l’applicazione del diritto Ue. Di qui, la richiesta di un’interpretazione pregiudiziale alla Corte Ue.

La Cassazione sottolinea che questo comporta un accertamento sul rispetto delle garanzie unionali disposte dalle direttive Ue che, tra l’altro, prevedono che i richiedenti protezione internazionale abbiano diritto a rimanere sul territorio dello Stato membro fino a quando non è presa una decisione sulla richiesta. Questo – osserva la Cassazione – pone l’interrogativo se il richiedente protezione internazionale abbia diritto di rimanere in Italia anche se in precedenza allontanato per effetto di un accordo con uno Stato terzo. Inoltre, la Cassazione non è convinta del rispetto dell’obiettivo della direttiva 2008/115 che chiede il rimpatrio nel Paese di origine o di transito. L’Albania non è né Paese di origine né di transito e, avendo carattere transitorio, vi sono dubbi sulla compatibilità del trasferimento dei due migranti nel territorio di uno Stato non membro «rispetto alla necessaria finalizzazione del trattenimento in relazione all'obiettivo del rimpatrio» e del rispetto delle garanzie unionali.

Ultimo punto è la misura della restrizione della libertà personale che non è circoscritta - come invece prescritto dal diritto Ue - al tempo strettamente necessario «alla verifica giurisdizionale dei presupposti legittimanti il trattenimento».

La direttiva 2013/32

In via residuale, la Cassazione chiede ai colleghi Ue di chiarire la portata dell’articolo 9 della direttiva 2013/32 il quale riconosce ai migranti che presentino una domanda di protezione internazionale di rimanere sul territorio dello Stato fino a quando l’autorità accertante non abbia adottato una decisione, norma a cui non sembra corrispondere il protocollo Italia e Albania il quale, invece, prevede il trattenimento nei centri albanesi.


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