Amministratori di condominio, nella legge forense arriva la compatibilità
Secondo la riforma l’avvocato ora può ricevere la carica
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Sempre più iscritti ad albi professionali si avvicinano alla gestione condominiale, sempre più avvocati in particolare. E se il Consiglio nazionale forense, in più pareri, ha ribadito la compatibilità dell’attività di amministratore di condominio con la professione di avvocato, seppure seguendo precise regole deontologiche, dalla legge delega di riforma dell’ordinamento forense 1917, approvata il 22 luglio scorso, è arrivata la conferma espressa.
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Qualche dubbio però resta: se infatti l’esercizio della professione di avvocato si prescrive «compatibile con la carica di amministratore (numero 2.7)», in tema di incompatibilità, si statuisce in linea generale che «la professione di avvocato, fatto salvo quanto disposto per il regime di monocommittenza, non è compatibile con ogni altra attività di lavoro, subordinato o autonomo, svolta continuativamente o professionalmente (n. 1.1)».
L’avvocato potrebbe ricevere quindi la nomina alla carica di amministratore ma non esercitare professionalmente l’attività di amministratore, rischiando, in questa seconda ipotesi, sanzioni dall’Ordine. Dovrebbe trattarsi di attività non svolta in maniera prevalente, anche perché, come ci ricorda il presidente Unai Rosario Calabrese, l’avvocato resta tenuto alla formazione. « Un avvocato può conoscere perfettamente il diritto, ma non necessariamente la contabilità condominiale, la rendicontazione, gli impianti o la manutenzione degli edifici».
L’avvocato è ovviamente anche obbligato al possesso dei requisiti di legge per fare l’amministratore prestando attenzione all’insorgenza eventuale di un conflitto di interessi: se nominato amministratore del condominio, non potrà essere il legale che assiste una parte contro il condominio che sta gestendo.







