Anche se il registro elettronico è out la bocciatura rimane
In presenza di lacune nello studio eventuali disfunzioni dei docenti nell’uso di Classroom non bastano a cambiare il giudizio
di Pietro Alessio Palumbo
1' di lettura
I punti chiave
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Il Tar Lazio (sentenza 7720/2026) ha chiarito che eventuali disfunzioni nell’utilizzo del registro elettronico e di Classroom da parte dei docenti - come omettere l’inserimento di compiti, materiali di studio ed esercitazioni - non rendono illegittima la bocciatura se risulta comunque accertata una preparazione insufficiente dello studente.
I fatti
Secondo la famiglia la gestione lacunosa da parte dei docenti aveva generato confusione diffusa tra gli studenti e inciso concretamente sulla possibilità di seguire con continuità il percorso didattico e di prepararsi in modo adeguato, anche in vista delle prove di recupero. La situazione, inoltre, si era aggravata dopo le segnalazioni del padre, intervenuto per sollecitare maggiore chiarezza e completezza nelle comunicazioni digitali. Da quel momento, i docenti avevano adottato un atteggiamento più rigido nei confronti dell’alunno, circostanza richiamata per sostenere una valutazione ritenuta penalizzante.
La decisione
Il Tar, tuttavia, ha ridimensionato il peso delle criticità. Pur senza escludere possibili disfunzioni nell’organizzazione didattica, per i giudici tali elementi non sono sufficienti, da soli, a inficiare il giudizio finale. Per farlo sarebbe stato necessario dimostrare che le valutazioni espresse fossero manifestamente arbitrarie, prova che nel caso concreto non è emersa. Le piattaforme digitali, dunque, rappresentano strumenti di supporto alla didattica, ma non sostituiscono la responsabilità dello studente nello studio. Resta centrale la verifica oggettiva delle competenze raggiunte.
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