Ancora irrisolto il nodo dell’abuso di contratti a termine per prof e Ata
Dopo le sentenze con i maxi-risarcimenti per i docenti la pronuncia della Corte Ue sul personale amministrativo apre un altro fronte
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I contratti a termine nella scuola non conoscono pace. Se dopo una serie di sentenze, emesse anche da Consulta e Cassazione, la sanzione in caso di uso reiterato e illegittimo di lavoro a tempo determinato in cattedra è ormai il solo ristoro economico (non potendo scattare la trasformazione a tempo indeterminato), non tutti i nodi sono stati sciolti. Nei giorni scorsi, infatti, i giudici comunitari hanno nuovamente bacchettato l’Italia sull’utilizzo, ripetuto, dei contratti a tempo determinato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (il cosiddetto personale Ata).
I fronti aperti
In realtà, il contenzioso lavoristico su questo istituto è proseguito sostanzialmente ininterrotto anche dopo le pronunce dei due massimi organi giurisdizionali. Diversi sono infatti i profili giuridici ancora oggetto di contenzioso, e nutrite sono anche le pronunce dei giudici di merito, come si avrà modo di approfondire nel corso di un convegno in programma il 29 maggio a Salerno, organizzato dalla Società italiana diritto e legislazione scolastica. Se la giurisprudenza è ormai approdata a principi consolidati, ritenendo illegittima la reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi con riguardo alle supplenze su posti vacanti e disponibili (supplenze sino al 31 agosto), nel caso invece di supplenze su posti non vacanti (supplenze sino al termine delle attività didattiche, cioè al 30 giugno), l’illegittimità della reiterazione è da escludere, pur se di durata complessiva superiore ai 36 mesi. A meno che il lavoratore dimostri che nella concreta attribuzione di tali supplenze vi sia stato un uso improprio del potere di organizzazione del servizio scolastico.
Il maxi-risarcimento
Per le supplenze su posto di sostegno, ad esempio, la giurisprudenza ritiene che la prova della reiterazione di contratti fino al termine delle attività didattiche per oltre 36 mesi presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso o tipologia di posto, in assenza di esigenze sostitutive di altro docente, si rivela sintomatica di un abusivo ricorso al contratto a termine per il soddisfacimento di esigenze stabili e durevoli di copertura del posto per inadeguatezza dell’organico previsionale; in tali ipotesi spetta all’amministrazione provare l’effettivo carattere provvisorio della supplenza nell’uso corretto del potere di organizzazione del servizio scolastico.In presenza quindi, di tali indici sintomatici dell’abuso nell’utilizzo dei contratti a termine, scatta il risarcimento del danno che può arrivare fino a un massimo di 24 mensilità di retribuzione, come recentemente statuito dal Tribunale di Palermo in favore di un docente di religione cattolica, destinatario di contratti a termine per ben 24 anni consecutivi.
Rimangono aperti ancora diversi fronti di contenzioso per i docenti, nel caso di reiterazione per oltre 36 mesi di contratti a termine. Se per i docenti su posto comune la reiterazione oltre il predetto limite di contratti al 31 agosto dovrebbe portare senza dubbio al risarcimento, nel caso di supplenze con termine al 30 giugno occorre che le stesse si siano reiterate presso la stessa scuola e la medesima tipologia di posto, mentre per i docenti di religione cattolica resta ancora aperto il dubbio se il concorso straordinario recentemente svolto abbia o meno “sanato” l’abuso, e sul punto è stata chiamata a pronunciarsi - nuovamente - la Corte di Cassazione.
Questi aspetti non sono affatto secondari, anche sul piano economico, considerato che, secondo stime non ufficiali, di fonte sindacale, ogni anno sono tra i 10 e i 20mila i prof. precari con oltre tre anni di servizio alle spalle in cattedra (quindi potenzialmente risarcibili con i maxi indennizzi).
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