Economia

Arriva il nuovo regolamento Ue sugli imballaggi, il Ppwr

Conlegno segue l’evoluzione normativa e offre consulenza e servizi perché le imprese possano adeguarsi

Scorte di pallet di legno  (Adobe Stock)

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(Il Sole 24 Ore Radiocor) - A partire dal 12 agosto 2026, con scadenze differenziate a seconda degli obblighi, entra in vigore il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto anche come Ppwr – Packaging and Packaging Waste Regulation. Il Regolamento Ue 2025/40 sostituisce la precedente disciplina europea fondata sulla Direttiva 94/62/CE, che prevedeva requisiti essenziali in materia di composizione, riutilizzabilità, recuperabilità e riciclabilità degli imballaggi, nonché obiettivi di recupero e riciclaggio. La nuova normativa si applica in tutti gli Stati membri, introducendo una disciplina uniforme volta a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, promuovere l’economia circolare e armonizzare le regole applicabili agli operatori economici. Come specificato da Conlegno, si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal settore di impiego, e quindi riguarda anche gli imballaggi ed i pallet (nuovi e usati) in legno e, più in generale, gli imballaggi destinati alla protezione, alla movimentazione, al trasporto, alla distribuzione e alla commercializzazione delle merci.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Attenzione a tutto il ciclo di vita degli imballaggi

Il nuovo regolamento riguarda tutto il ciclo di vita dell’imballaggio, quindi, contiene prescrizioni di sostenibilità relative alla progettazione, alla composizione, alla riciclabilità, alla riduzione al minimo e alla riutilizzabilità. Per esempio, c’è grande attenzione ai materiali contenuti negli imballaggi, con prescrizioni per ridurre al minimo la presenza di sostanze che possono destare preoccupazione durante l’intero ciclo di vita, come i metalli pesanti o i Pfas per gli imballaggi destinati ai prodotti alimentari. Inoltre, il regolamento disciplina la riciclabilità: il Ppwr prevede che tutti gli imballaggi siano progettati per poter essere riciclati secondo criteri armonizzati, che saranno definiti a livello europeo mediante successivi atti delegati; oltre che la riduzione al minimo degli imballaggi stessi e il loro riuso: il regolamento disciplina in modo più articolato gli imballaggi riutilizzabili, prevedendo requisiti specifici affinché un imballaggio possa essere qualificato come tale. Ci sono poi prescrizioni relative all’etichettatura armonizzata, con l’obiettivo di rendere più chiare e uniformi a livello comunitario le informazioni relative agli imballaggi, ai materiali utilizzati e alla loro corretta gestione.

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Da Conlegno la “Task Force LEGNO PPWR”

Tutte queste indicazioni si applicano, appunto, anche a imballaggi e pallet di legno e Conlegno sta seguendo e continuerà a seguire l’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale, fornendo agli iscritti aggiornamenti e strumenti di supporto per accompagnarli nell’applicazione del regolamento. In particolare, l’attenzione è rivolta al fatto che, accanto alle prescrizioni di sostenibilità, il Ppwr introduce ulteriori obblighi relativi alla predisposizione della documentazione tecnica e alla dichiarazione di conformità. Tali strumenti saranno essenziali per dimostrare il rispetto delle prescrizioni applicabili e per documentare la conformità degli imballaggi immessi sul mercato. Conlegno pone l’accento soprattutto sull’articolo 15 “Obbligo dei Fabbricanti”, che prescrive altresì obblighi di tracciabilità e identificazione dell’imballaggio e del fabbricante, nonché gli ulteriori adempimenti previsti in capo ai diversi operatori economici, a seconda del ruolo rivestito nella filiera: fabbricante, importatore, distributore o produttore. Per accompagnare le imprese in questa fase di trasformazione della normativa europea, Conlegno ha predisposto la “Task Force LEGNO PPWR”: un team di specialisti per analizzare la produzione di imballaggi e pallet di legno e guidare le imprese verso la piena conformità.

I servizi offerti alle imprese del legno

La Task Force offre come servizi il monitoraggio normativo (aggiornamento continuo su atti delegati e linee guida della Commissione Europea); supporto tecnico (verifica sull’applicabilità nella propria azienda del Ppwr, analisi dell'impatto dei requisiti di riciclabilità e contenuto di riciclato sui tuoi prodotti, nonché di conformità all’Articolo 5 – Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi); formazione specialistica (webinar e workshop per tradurre in pratiche operative, improntate alla fattibilità tecnica ed economica, le complesse regole comunitarie); informazione specialistica (circolari tecniche e newsletter di approfondimento a 360 gradi sul Ppwr). Inoltre, Conlegno sta predisponendo anche altri servizi quali: un sistema operativo di tracciabilità e conformità al Ppwr (un software on-line che supporterà le imprese del settore legno nell’adeguamento al Regolamento Ue) e la Certificazione Art. 5, ovvero la predisposizione di un Sistema di gestione, che consenta di garantire la conformità all’articolo 5 della produzione di imballaggi in legno, controllato e contraddistinto da attestazioni di conformità che verranno concesse in uso alle imprese interessate che superano l’iter di certificazione volontaria. Presto, inoltre, saranno disponibili anche dei marchi specifici con le garanzie di Conlegno e i suoi enti di ispezione e servizi di tracciabilità e archivio (la gestione del sistema informatico di tracciabilità e conservazione della documentazione a supporto della dichiarazione di conformità). Ammontano a diverse centinaia le risposte date alle imprese attraverso l’indirizzo mail legnoppwr@conlegno.eu, diventato in poche settimane il punto di riferimento a cui le aziende si sono rivolte in gran numero per avere chiarimenti.

Adempimenti minimi previsti regolamento 2025/40 (Ppwr)

Articolo 15, comma 1 - Verifica della disponibilità delle informazioni necessarie a dimostrare la conformità agli articoli 5 e 6 (altri per il momento non applicabili): Sono state richieste ai fornitori le informazioni sulla presenza di sostanze soggette ai requisiti dell'articolo 5 e sono conservate le dichiarazioni ricevute dai fornitori?
Articolo 6 - Verifica tabella di riciclabilità: È presente la tabella di valutazione della riciclabilità applicabile al prodotto e la tabella è conservata nella documentazione tecnica?
Articolo 15, comma 1 (Comma 2 e Art. 38 3 Art. 39): Sono presenti la documentazione tecnica e dichiarazione di conformità per prodotti omogenei?
Articolo 15, comma 3 - Conservazione e archiviazione della documentazione: È stata definita una procedura di archiviazione della documentazione tecnica e dichiarazione di conformità del Ppwr (per almeno 5 anni monouso e per 10 anni riutilizzabili)?
Articolo 15, comma 5 - Identificazione dell'imballaggio: È presente un sistema di identificazione del pallet/imballaggio (tipo, lotto, numero di serie o altro identificativo) oppure, laddove non applicabile, tale informazione è disponibile nella documentazione di accompagnamento?
Articolo 15, comma 6 - Identificazione del fabbricante: È disponibile evidenza che il nome/marchio e l'indirizzo del fabbricante siano riportati sull'imballaggio, tramite Qr code/supporto dati oppure nella documentazione di accompagnamento?
Articolo 19 - Nel caso in cui il fabbricante agisca come distributore: Il distributore ha verificato che il suo fornitore operi in conformità al Ppwr almeno con un’attestazione di conformità che il subfornitore operi in conformità al Ppwr e conservi tale attestazione? Il distributore ha verificato che il suo fornitore operi in conformità al Ppwr almeno con un’attestazione di conformità che il subfornitore operi in conformità al Ppwr e conservi tale attestazione?

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