Il punto

Aumento delle class action: accordi e risarcimenti sempre più frequenti

Le azioni collettive stanno diventando sempre più efficaci nel raggiungere accordi e risarcimenti, grazie alle nuove normative e all'ampliamento dei casi di tutela.

di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei

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5' di lettura

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Cresce il numero e l’efficacia delle azioni collettive avviate dopo che la riforma varata nel 2019 ed entrata in vigore il 19 maggio 2021 ha superato la precedente class action (poco usata) e l’ha resa uno strumento di tutela generale, ampliando la platea dei ricorrenti e l’ambito d’azione. Nel 2023, con il recepimento della direttiva Ue 2020/1828, sono state poi introdotte le azioni rappresentative, che possono essere nazionali o trasfrontaliere (cioè avviate in Italia da soggetti di altri Stati Ue e viceversa).

Oggi sono 76 le azioni iscritte nella piattaforma telematica del ministero della Giustizia ma i procedimenti in corso sono in realtà di più, perché le class action inibitorie (che puntano al blocco del comportamento scorretto, non al risarcimento del danno) spesso non vengono pubblicate online e quindi in buona parte non sono censite. Le azioni risacitorie, invece, ci sono tutte.

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Molti casi si sono già chiusi perché le parti hanno trovato un accordo e il procedimento si è estinto. In altri si è arrivati alla decisione sull’ammissibilità e, per alcune azioni inibitorie, alla sentenza definitiva.

L’andamento e la competenza

Le azioni iscritte nella piattaforma ministeriale sono passate dalle dieci del 2021-2022 alle 19 del 2023, alle 38 del 2024. «Alla base della crescita c’è la possibilità data dalla legge 31 di presentare class action non solo consumeristiche ma su tutte le materie. L’afflusso è scattato nel 2023-2024 ed è stato consistente», spiega Angelo Mambriani, presidente della sezione B del Tribunale delle imprese di Milano. Fra le altre novità, la legge 31/2019 ha attribuito anche la competenza sulle azioni collettive alle sezioni specializzate in materia d’impresa che si occupano di diritto societario, concorrenza, diritto d’autore e marchi. «A Milano – continua Mambriani – abbiamo 42 procedimenti su materie come la pubblicità di sigarette elettroniche o i contratti dei rider, del tutto estranee alle nostre competenze. Il carico di lavoro aggiuntivo è pesante e l’organico è rimasto invariato».

Dopo Milano, è il Tribunale delle imprese di Torino quello più adito: «L’anno scorso sono stati presentati diversi ricorsi – afferma la presidente, Silvia Vitrò – ma siamo lontani dal successo della class action americana». Molte azioni presentate a Torino sono rappresentative: «È obbligatorio usare lo strumento del Codice del consumo – prosegue Vitrò – quando i ricorsi riguardano materie consumeristiche e poi funziona un po’ meglio dell’azione di classe. Ad esempio, con la stesso ricorso si possono presentare sia la domanda inibitoria, sia risarcitoria». Avere due strumenti, azione di classe e azione rappresentativa, «crea qualche complicazione – ragiona Vitrò –, soprattutto quando, per uno stesso fatto, possono essere utilizzati alternativamente: sarebbe meglio avere una sola via».

Le materie

I ricorsi pubblicati online coprono temi diversi e a volte sono seriali: dalle controversie bancarie a quelle sui contratti di autonoleggio, fino alle richieste di risarcimento per le crociere, alla pubblicità delle sigarette elettroniche o per gli abbonamenti in palestra.

A Torino sono in corso i procedimenti contro Psa Italia (gruppo Stellantis) relativi agli airbag difettosi prodotti da Takata montati su alcuni modelli Citroen. Dopo l’udienza di comparizione del 4 aprile, il Tribunale ha depositato lunedì 14 aprile l’ordinanza con cui ha dichiarato ammissibili le domande risarcitorie proposte da un privato e da sette associazioni dei consumatori (Adiconsum, Movimento consumatori, Altroconsumo, Adusbef, Codacons, Associazione utenti servizi radiotelevisivi e Udicon) e ha aperto la finestra di 150 giorni per l’adesione: la prossima udienza è fissata per il 21 novembre. È invece in appello l’inibitoria. Si trattava di 174mila auto individuate dalla Casa costruttrice: da Stellantis fanno sapere che su circa 146mila gli airbag sono stati sostituiti e che a tutti i proprietari dei veicoli coinvolti sono stati inviati numerosi avvertimenti e inviti alla riparazione gratuita. Psa Italia e Stellantis, a valle dell’ordinanza del Tribunale che ha dichiarato ammissibile l’azione di classe, hanno ribadito che continuano a lavorare incessantemente per completare la campagna di richiamo «Stop Drive» dei veicoli C3 e DS3 equipaggiati con airbag Takata, per tutelare la sicurezza dei clienti.

Nell’ambito del credito, l’associazione Movimento consumatori ha presentato alcune azioni rappresentative inibitorie, a Torino e a Milano, contro le clausole vessatorie ancora inserite nei contratti di fideiussione. «Il Tribunale di Torino ha accolto il nostro primo ricorso provvisorio e il Tribunale di Milano ha dichiarato ammissibile un’altra azione – spiega Paolo Fiorio, responsabile del servizio legale dell’associazione –molte banche a seguito delle nostre azioni si sono adeguate, eliminando le clausole contestate».

L’associazione Codici, invece, ha presentato vari ricorsi contro i costi per l’estinzione anticipata dei finanziamenti, la violazione del divieto di pubblicità delle sigarette elettroniche e dei giochi online. «Solo nel 2024 abbiamo presentato circa 80 azioni - dice Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell’associazione Codici -. Prima le class action erano praticamente impossibili. Le nuove regole stanno invece funzionando: le imprese valutano il rischio di una sentenza negativa e molti procedimenti si chiudono con un accordo».

Le regole

a cura di Manuela Malavasi partner BonelliErede 

1 - Due azione di classe

Oggi sono previste due azioni di classe: la class action di carattere generale (legge 31/2019) inserita all’interno del Codice di procedura civile che può essere promossa sia dalle associazioni dei consumatori sia da persone fisiche o imprese per la tutela da illeciti contrattuali ed extracontrattuali; le azioni rappresentative (Dlgs 28/2023) inserite nel Codice del consumo che tutelano soprattutto gli interessi dei consumatori danneggiati dalla violazione di norme Ue relative, ad esempio, a clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole. Le azioni rappresentative possono essere promosse solo dalle associazioni dei consumatori, da enti di Stati Ue o da organismi pubblici nazionali indipendenti come la Banca d’Italia o il Garante privacy. Le procedure sono simili.

2 - Azioni inibitorie e risarcitorie 

Le azioni collettive possono essere inibitorie o risarcitorie. Con le azioni inibitorie si chiede al tribunale di ordinare la cessazione o la non reiterazione della condotta lesiva (ad esempio non applicare le clausole delle condizioni generali dei contratti ritenute vessatorie) mentre con quelle risarcitorie/restitutorie si chiedono il risarcimento dei danni o le restituzioni per i soggetti lesi. Le azioni rappresentative possono contenere entrambe le domande e il giudice può adottare ulteriori misure per rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, come la riparazione o sostituzione del bene.

3 - Fattori incentivanti 

Oltre a una serie di disposizioni processuali volte a facilitare la raccolta delle prove da parte di chi propone le azioni, sono previste alcune agevolazioni di carattere economico: le spese per l’eventuale consulenza tecnica sono solitamente poste a carico del resistente e, in caso di accoglimento dell’azione, è previsto un compenso premiale per il legale del proponente parametrato al numero dei componenti della classe e calcolato in misura percentuale rispetto al risarcimento dovuto.

4 - Le finestre per l’adesione 

Per facilitare l’adesione da parte dei danneggiati, sono previste due finestre temporali: dopo il superamento del vaglio del giudice sull’ammissibilità dell’azione e dopo la sentenza che accerta la responsabilità del resistente. L’adesione può avvenire senza l’assistenza di un avvocato e con modalità telematica, tramite il portale del ministero della Giustizia dove è previsto un sistema di pubblicità delle azioni e dei relativi provvedimenti giudiziali così da amplificarne la conoscibilità.

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