In Parlamento

Avvocatura, riforma allo sprint finale

In settimana la Camera dovrebbe approvare il provvedimento che aggiorna la legge professionale del 2012. Il testo passerà al Senato che dovrebbe vararlo definitivamente entro l’estate. Il Governo avrà sei mesi per attuare la delega

di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei

Illustrazione di Alice Micol

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Dovrebbe arrivare questa settimana il via libera della Camera dei deputati al disegno di legge delega sulla riforma organica della professione forense (atto Camera 2629). Il provvedimento dovrà poi essere esaminato dal Senato, che potrebbe approvare il testo definitivo prima dell’estate.

Il disegno di legge affida al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi che dovranno essere approvati entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e quindi, se i tempi previsti verranno rispettati entro l’inizio del 2027.

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I decreti legislativi dovranno essere messi a punto dal ministero della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei principi e i criteri direttivi stabiliti dall’articolo 2 della legge delega.

L’obiettivo della riforma è aggiornare la legge 247/2012 (l’attuale ordinamento forense) per rispondere alle novità che in questi anni hanno investito la professione.

Le ultime modifiche

Un tema molto delicato, su cui si sono concentrate le modifiche, apportate dalla Commissione Giustizia della Camera, al testo presentato a settembre 2025 (testo che accoglieva in larga parte la proposta formulata dal Consiglio nazionale forense), è stato quello delle consulenze e delle attività professionali riservate esclusivamente agli iscritti all’albo degli avvocati, che sono state identificate in maniera più puntuale.

La normativa attuale (la legge 247/2012) riserva agli avvocati l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali. Il disegno di legge delega, dopo le modifiche introdotte in commissione, precisa che potranno essere svolte solo da iscritti all’albo:

O le attività di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nella negoziazione assistita e nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice;

O l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, ad eccezione dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate.

Nell’ambito dell’attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale sarà comunque consentito instaurare rapporti di lavoro subordinato oppure stipulare contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.

La commissione ha approvato anche un emendamento in materia di soci di capitale secondo il quale la distribuzione degli utili non deve determinare, né direttamente né indirettamente, interferenze sui profili di autonomia, indipendenza e libertà decisionale dei soci professionisti nell’esercizio dell’attività legale.

Le altre misure

Non solo società. La riforma interviene in modo incisivo sul tema dell’esercizio in forma collettiva della professione, prevedendo di disciplinare le reti tra avvocati o con altri professionisti. Si potrà trattare di reti-contratto o di reti-soggetto; queste ultime avranno soggettività giuridica e dovranno essere istituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che dovrà stabilire la presenza di un organo comune e del fondo patrimoniale.

Risponde all’esigenza di offrire una regolamentazione alle diverse forme in cui si declina l’esercizio della professione anche la delega a disciplinare in modo organico il regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa. Il target sono gli avvocati che esercitano l’attività a favore di un altro avvocato, un’associazione professionale, una rete tra avvocati o multidisciplinare o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso e l’obiettivo è quello di favorire l’accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista, salvaguardandone l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale e di giudizio, oltre al diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione svolta.

La riforma allenta anche il regime delle incompatibilità. Si prevede infatti che l’esercizio della professione sia compatibile, tra l’altro, con la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone – se l’oggetto dell’attività della società è limitato all’amministrazione di beni, personali o familiari – e con la carica di amministratore unico, di consigliere delegato, di presidente o di liquidatore degli organi di amministratore di società.

Le principali novità

Attività riservate

La riforma delega il Governo a definire le attività professionali riservate agli avvocati. Il testo precisa che tra queste devono essere incluse l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi di fronte agli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria e demandata dal giudice. Sono di competenza degli avvocati anche l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, connessa all’attività giudiziale e svolta in modo continuativo, organizzato e sistematico.

Compensi

La riforma ribadisce il principio della libera pattuizione tra le parti del compenso dell’avvocato; occorre però rispettare le norme sull’equo compenso. La parcella deve essere adeguata alla quantità e alla qualità della prestazione e può anche essere parametrata al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Aggregazioni

Il testo prevede che l’attività professionale possa essere esercitata in forma collettiva attraverso associazioni professionali, società tra avvocati o tramite le nuove reti professionali. Queste ultime potranno essere tra avvocati o con altri professionisti: le reti multidisciplinari potranno avere ad oggetto l’esercizio di attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati. Quanto alle società tra avvocati, si prevede che almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto debbano essere in capo ad avvocati o ad avvocati e altri professionisti; soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da avvocati.

Monocommittenza

Il disegno di legge si occupa anche dei legali che svolgono la professione in favore di un altro avvocato o di un’aggregazione professionale a fronte di un compenso. Per questo delega il Governo a disciplinare in modo organico la professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa.

Incompatibilità

Il testo punta a rivedere il regime delle incompatibilità con l’esercizio della professione forense. In particolare, si prevede che l’avvocato possa ricoprire la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l’oggetto dell’attività della società è limitato all’amministrazione di beni, personali o familiari; inoltre, l’avvocato potrà ricoprire la carica di amministratore unico o di consigliere delegato, di presidente o di liquidatore degli organi di amministrazione di società di capitali, cooperative o di società a capitale pubblico, enti e consorzi e la carica di amministratore di condominio.

Tirocinio

Quanto al tirocinio, la riforma prevede che duri 18 mesi e si articoli nella pratica presso lo studio di un avvocato e nella frequenza, per 12 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell’ordine tramite le scuole forensi o da soggetti accreditati dal Cnf e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali.

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