La decisione

Balneari: la Cassazione blinda la decisione anti proroghe

Gli stabilimenti che non hanno partecipato al giudizio non possono impugnare la decisione con la quale è stato bocciato il regime delle proroghe automatiche

di Patrizia Maciocchi

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Gli stabilimenti balneari che non hanno partecipato al giudizio non possono impugnare la decisione con la quale l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 17/2021) ha bocciato il regime delle proroghe automatiche delle concessioni balneari demaniali fino al 2033, affermando, a prescidere dalla posizione dei singoli comuni, che le spiagge devono andare a gara. Le Sezioni unite della Cassazione, bollano così come inammissibili i ricorsi, contro la Presidenza del consiglio, l'Agcom e il Comune di Rimini, di 22 società di balneari riminesi che aveva deciso di impugnare la decisione amministrativa in Cassazione per difetto di giurisdizione. La Suprema corte, respinge la tesi dei gestori degli stabilimenti, tesa ad affermare la loro legittimazione ad impugnare. Un ricorso obbligato, ad avviso delle difese, per ottenere una tutela giudiziaria a fronte di provvedimenti, come quelli adottati dal Comune di Rimini, che applicano le nuove norme create dal Consiglio di Stato idonee a disapplicare l'attuale regolamentazione legislativa del settore, che prevede la durata a tempo indeterminato delle concessioni demaniali marittime. Per ricorrenti l'Adunanza plenaria con la sentenza n. 17/2021 si sarebbe sostituita al legislatore, al Governo, alle pubbliche amministrazioni territoriali e alla Corte costituzionale, dichiarando illegittime tutte le norme di legge nazionale, anche successive all'adozione della sentenza contestata, che garantiscono la continuità, prima al 31 dicembre 2033 e ora a tempo indeterminato, dell'utilizzazione del demanio marittimo legittimamente assegnato alle concessioni balneari. Lo specifico e attuale interesse ad impugnare nasce dunque dal costante adeguamento della giurisprudenza amministrativa alla sentenza della plenaria, di cui si chiedeva alla Cassazione “l'integrale riforma” perchè il Consiglio di Stato avrebbe invaso il campo del legislatore.

Gli interventi del legislatore

Il collegio di legittimità ripercorre le tappe della vicenda. Con la legge n. 145/2018 (Bilancio 2019), all'articolo 1, commi 682 e 683, era disposta la proroga automatica fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, ha affermato il contrasto delle proroghe con l'articolo 49 del Tfue e con la direttiva Bolkestein, stabilendo che le norme nazionali incompatibili con il diritto Ue non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. La Plenaria aveva inoltre fissato al 31 dicembre 2023 il termine finale di efficacia delle concessioni attive.

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Il legislatore è poi intervenuto con legge annuale sulla concorrenza n. 118/2022 efficaci fino al 31 dicembre 2023 le concessioni già prorogate e ha delegato il Governo al riordino della materia e alla definizione delle gare pubbliche e degli indennizzi ai concessionari uscenti. Una dead line che, il decreto Milleproroghe 2022, convertito dalla legge n. 14/2023, ha fatto slittare al 31 dicembre 2024, con possibilità di ulteriore proroga al 31 dicembre 2025 per ragioni oggettive che impediscano la conclusione delle gare.

Le ragioni dell'inammissibilità del ricorso

Per le Sezioni unite però la dichiarata estraneità dei ricorrenti rispetto al giudizio definito con la sentenza impugnata si traduce in una evidente ragione di inammissibilità del ricorso. E questo anche perché le ragioni alla base dell'impugnazione non riguardano la diretta incidenza della sentenza impugnata sulla posizione giuridica delle parti, ma il pregiudizio “derivante e dalla capacità persuasiva dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria che sarebbero in grado di orientare le decisioni dei giudici amministrativi successivamente aditi per la risoluzione di questioni analoghe a quelle decise dal Consiglio di Stato”. Una conclusi0ne che trascura un elemento importante “il vincolo del precedente giudiziale è solo in via di fatto, ma non preclude la possibilità che in un diverso giudizio possa essere sottoposto a rimeditazione e che quindi il giudice successivamente adito possa discostarsene”.

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