Commercialisti, non c'è reato per l'impiego a scopi personali dei fondi emergenza Covid
Le risorse erogate non sono vincolate da uno scopo legale: chi è stato danneggiato dalla pandemia può usarle anche per ragioni private
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Escluso il reato dimalversazioneai danni dello Stato per il commercialista che impiega i fondi emergenza Covid per uno scopo personale lecito. A meno che non sia convenzionalmente previsto uno scopo legale del contratto di mutuo. E dunque fermo l'obbligo del mutuatario di realizzare il fine concordato, oltre che di restituire il capitale erogato, maggiorato degli interessi, i finanziamenti per l'emergenza Covid, erogati in favore dei professionisti, benché assistiti dalla garanzia del Fondo per piccole e medie imprese, non sono connotati da unoscopo legale.
Di conseguenza per il professionista, che ha subìto danni dalla pandemia e impiega i fondi ottenuti per scopi personali anche se non direttamente riferibili alla sua attività, non scatta il reato di malversazione ai danni dello Stato.
Nessun vincolo di previsione legale per i professionisti
La Cassazione, con la sentenza 17022/2026, cambia orientamento e accoglie il ricorso di un commercialista contro la sentenza della Corte di appello che, in linea con il Tribunale, aveva confermato la sua condanna per il reato di malversazione ai danni dello Stato (articolo 316-bis del Codice penale). Perché dopo avere ottenuto, come libero professionista, un mutuo di 25mila euro, in base alla legge 23/2020 sull'accesso al credito durante l'emergenza pandemia per le piccole e medie imprese, non aveva destinato l'importo all'attività di impresadanneggiata dal Covid-19, ma lo aveva dirottato in favore del nipote.
Per la Cassazione il reato non sussiste e spiega le ragioni. Secondo la giurisprudenza di legittimità, i finanziamenti erogati alle Pmi vanno ricondotti nel paradigma del mutuo di scopo. Scatta così il reato di malversazione nel caso in cui l'impresa, dopo l'accesso al finanziamento assistito dalla garanzia pubblica, non destini gli importi al fine disposto per legge, o nell'ipotesi in cui abbia ottenuto le somme in base a una dichiarazione mendace. La normanon estende tuttavia lo stesso vincolo della previsione legale ai professionisti e alle altre categorie.
La Suprema corte prende, dunque, le distanze dal precedente di legittimità secondo il quale il reato di malversazione sarebbe configurabile nel caso in cui il professionista destini il finanziamento erogato in suo favore ad esigenze personali piuttosto che all'attività professionale a cui le risorse sono riservate per legge.







