Cassazione

Con la falsa fatturazione vantaggio fiscale per tutti

Riconosciuta la convenienza sia del cedente sia del cessionario. Onere della prova invertito: tocca al contribuente confutare la conclusione

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L’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti porta a dividere in parti uguali, tra cedente e cessionario, il relativo vantaggio fiscale. Fino a prova contraria almeno, trasferendo quindi sul contribuente, con relativa inversione, l’onere della prova. Questo il principio di diritto cristallizzato nelle conclusioni dell’ordinanza 29299 della Sezione tributaria della Cassazione depositata il 5 novembre.

Il ricorso

Otto anni fa, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza 1083/33/17 del 15 marzo 2017, accolse l’appello principale dell’agenzia delle Entrate respingendo l’appello incidentale di una società cooperativa in liquidazione contro la sentenza 9686/05/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di quattro avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva relative agli anni d’imposta 2006-2009.

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Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a causa dell’emissione di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti nei confronti di un’altra società cooperativa.

Tra i motivi di ricorso veniva messo in evidenza come la Commissione tributaria regionale aveva illegittimamente avallato la tesi dell’amministrazione finanziaria, secondo la quale il vantaggio fiscale illegittimamente ottenuto con l’emissione di false fatture sarebbe stato equamente ripartito tra le due cooperative. Criterio, sosteneva la tesi difensiva, che sarebbe inutilizzabile in assenza di riscontri esterni idonei a sostenerlo oppure di fatti notori, tanto da fare concludere per l’infondatezza dell’accertamento per l’assenza di una solida base indiziaria.

L’orientamento della Cassazione

La Cassazione sottolinea innanzitutto come l’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta sia all’Iva, può fondarsi anche su presunzioni semplici, a patto che queste siano gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’amministrazione finanziaria fornisca prove “certe”.

Così, il giudice tributario di merito, chiamato in causa per valutare legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a giudicare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione, spiegando nella motivazione i risultati del proprio giudizio e solo in un secondo momento, se ritiene questi elementi caratterizzata da gravità, precisione e concordanza, deve prendere in considerazione una valutazione della prova contraria offerta dal contribuente.

Nel caso approdato all’esame della Corte, il giudice di appello ha messo in evidenza che l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti nei rapporti tra le due cooperative non è stata oggetto di contestazioni e ha ritenuto ragionevole, in assenza di un altro criterio utilizzabile, l’equa ripartizione del vantaggio fiscale ottenuto tra le due società.

L’utilizzo di questo criterio di ragionevolezza trova fondamento non solo su una base probabilistica, ma anche nel diritto positivo: si veda, a solo titolo esemplificativo, la presunzione di uguaglianza delle quote dei comunisti, anche in sede di comunione legale tra coniugi, la presunzione di uguaglianza della colpa prevista all’ultimo comma dell’articolo 2055 del Codice civile oppure la presunzione di uguaglianza delle quote in caso di responsabilità dei soci di una società di persone.

Di qui il principio di diritto per cui, «in tema di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è ragionevole, trovando fondamento anche nel diritto positivo, la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria».

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