Per la Corte costituzionale

Con la «minore gravità» pena sospesa anche per gli atti sessuali con minore

Se il reato è considerato di gravità ridotta

di Giovanni Negri

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Quando è stata riconosciuta la circostanza della minore gravità, al condannato per il reato di atti sessuali con minorenne deve essere sospesa l’esecuzione della pena, in modo che possa presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari e che la magistratura di sorveglianza possa effettuare la sua valutazione, senza che nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere.

Un anno di carcere

Questa la conclusione della sentenza n. 68 della Corte costituzionale con la quale sono state accolte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal tribunale di Catanzaro. A essere dichiarata incostituzionale così è la norma che obbliga il condannato per atti sessuali con minore a scontare almeno un anno di pena in carcere, anche quando la condanna è a una pena tanto breve che da consentire l’immediato accesso a misure alternative alla detenzione.

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Norma irragionevole

La Corte ha ritenuto che questa disciplina è incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione.) e con la finalità rieducativa della pena (articolo 27, terzo comma, Costituzione).

La sospensione della pena

La sentenza ricorda che l’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena intende evitare la limitazione della libertà personale in carcere quando il condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall’inizio, la possibilità di scontare la pena secondo misure alternative alla detenzione.

Benefici bloccati

Le norme oggetto di contestazione invece non soltanto prevedevano che il condannato per atti sessuali con minorenne, anche quando gli è stata riconosciuta l’attenuante della minore gravità, deve cominciare a scontare la pena in carcere, ma vietavano l’accesso alle misure alternative per l’intero primo anno di detenzione.

L’irragionevolezza

Secondo la Corte, si tratta di un caso di irragionevolezza, perché, pur davanti alla significativa eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie di atti sessuali con minorenne, che il legislatore stesso ha considerato con la previsione dell’attenuante della minore gravità, non si può presumere che la pericolosità del condannato sia tale da rendere necessaria tanto l’immediata pena detentiva in carcere, quanto l’impossibilità di accedere a misure alternative prima di un anno.

Libertà sacrificata

Le norme censurate, infine, provocavano un inutile sacrificio della libertà personale, a danno del percorso di risocializzazione del condannato e senza offrire un corrispondente beneficio in termini di tutela della collettività.

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