Giustizia penale

Consumo di stupefacenti: gravità collegata non solo alla quantità

La Cassazione fa il punto sulle novità introdotte dall’ultimo decreto sicurezza

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In materia di stupefacenti, la nozione di abitualità della condotta prevista come elemento che impedisce il riconoscimento della lieve entità del fatto, esige una serialità delle condotte che evidenzia una stabile propensione all’attività criminosa e si colloca su un piano distinto dalla non occasionalità, che presuppone invece una condotta non solo episodica, senza raggiungere quel grado di reiterazione e stabilità che caratterizza l’abitualità.

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Decreto sicurezza

Lo sottolinea la Cassazione, intervenendo, per la prima volta, su uno dei punti qualificanti dell’ultimo decreto sicurezza (decreto legge 23 del 2026) che ha riformulato l’articolo 73, comma 5, del Testo unico stupefacenti (Dpr 309/90), con l’inserimento della previsione che «il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell’azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale».

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La nuova disposizione disciplina allora due distinte ipotesi:

  • la fattispecie lieve «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa da 1.032 a 10.329 euro;
  • la fattispecie lieve punita più gravemente, con la pena della reclusione da 18 mesi a 5 anni e della multa da 2.500 a 10.329 euro, quando la condotta, pur essendo di lieve entità, assume caratteri di non occasionalità.

La norma esclude, invece, la lieve entità quando la condotta è attuata in modo continuativo e abituale. «Dal sistema dunque - precisa la Cassazione -, si evince una progressione dell’apparato sanzionatorio, che va dal fatto lieve occasionale, al fatto lieve aggravato perché non occasionale, al fatto non lieve (e, dunque, “ordinario”) perché continuativo e abituale».

Differenze

Occorre, allora, distinguere tra abitualità, che esclude la fattispecie lieve, e non occasionalità, che concretizza una semplice aggravante. Per la Corte la distinzione tra fatto lieve occasionale, fatto lieve non occasionale e fatto caratterizzato da abitualità non può essere fondata sulla base di un criterio solo quantitativo.

Dunque, il fatto lieve occasionale si caratterizza per il suo carattere episodico ed estemporaneo, «essendo riconducibile a circostanze contingenti e non inserito in un’attività stabilmente orientata allo spaccio. In tale prospettiva, la mera esistenza di un precedente specifico non appare di per sé incompatibile con il riconoscimento dell’occasionalità».

Diversa è la nozione di fatto lieve non occasionale, che presuppone una condotta non episodica, senza raggiungere quel grado di reiterazione e stabilità che caratterizza l’abitualità. «La nozione di non occasionalità - puntualizza la sentenza -, infatti, si colloca su un piano intermedio tra l’occasionalità e l’abitualità e può essere desunta anche da elementi fattuali che evidenzino la reiterazione dell’attività illecita, ancorché non sfociata nell’accertamento di una pluralità di autonomi episodi criminosi».

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