Il dopo MiCAR

Cripto, parte la stretta sugli operatori e scatta l’ora delle verifiche

Ai fornitore di servizi serve l’autorizzazione per operare. Rischio di scarsa trasparenza: investitori chiamati ad agire per tutelarsi

IMAGOECONOMICA

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Dal primo luglio è terminato il periodo transitorio previsto dal Regolamento europeo sui mercati delle cripto-attività (MiCAR). In tutta l’Unione europea, la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività è ora riservata esclusivamente ai soggetti autorizzati come Casp (Crypto-Asset Service Provider), nonché agli intermediari già vigilati che abbiano comunicato l’intenzione di prestare tali servizi.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

In Italia, la Consob, in coordinamento con la Banca d’Italia, ha autorizzato a oggi nove Casp: Checksig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, Riv Digital e Young Platform, più un intermediario bancario, Banca Sella, che ha effettuato la notifica per la prestazione di servizi per le cripto-attività. Questi operatori sono iscritti nel Registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuto dall’Esma (l’autorità europea di regolamentazione e di vigilanza dei mercati finanziari) e possono offrire i propri servizi in tutti i Paesi Ue in virtù del regime del cosiddetto «passaporto europeo». Ciò significa che in Italia potranno operare non solo i nove Casp autorizzati ma anche i quasi 300 operatori che hanno ricevuto il benestare in altri Paesi dell’Unione.

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I SERVIZI PER I QUALI SONO ABILITATI I CASP

Secondo il regolamento Ue 2023/1114 (MiCAR)

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LE AUTORIZZAZIONI IN EUROPA

Dati aggiornati al 24 luglio 2026

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Il punto critico

Gli operatori che non hanno ottenuto l’autorizzazione come Casp in almeno un Paese della Ue devono cessare la propria attività, limitandosi allo svolgimento delle attività funzionali alla chiusura dei rapporti in essere con i clienti, consentendo il trasferimento o la liquidazione delle loro posizioni, salvaguardando al contempo gli interessi dei clienti e mitigando i rischi per il mercato.

L’Esma ha quindi richiamato l’attenzione degli investitori sull’importanza di verificare che il proprio fornitore di servizi sia effettivamente autorizzato, consultando il Registro dei prestatori di servizi per le cripto-attività sul sito internet dell’Autorità. E chiesto agli operatori non autorizzati di predisporre piani di dismissione ordinata, che garantiscano il trasferimento delle attività dei clienti verso operatori autorizzati o portafogli auto-custoditi, oltre che di comunicare «in modo chiaro, tempestivo e ripetuto con i clienti» affinché siano a conoscenza delle tempistiche per la cessione, il trasferimento o la chiusura delle loro posizioni.

I rischi e le contromisure

Nonostante le prescrizioni delle autorità siano chiare, il rischio che investitori inconsapevoli continuino a rivolgersi a operatori senza licenza e che non hanno comunicato tale variazione ai clienti esiste. Come conferma Ferdinando Ametrano, ceo e fondatore di CheckSig, la prima società ad aver ottenuto la licenza da Consob: «Abbiamo visto flussi in entrata provenienti da clienti di Binance, che sta effettivamente cessando l’operatività nell’Unione europea; non ne vediamo invece da altri operatori non autorizzati, che sembrano proseguire l’attività. E non abbiamo evidenza di azioni di enforcement sugli operatori senza licenza».

Ma cosa rischiano nella pratica gli investitori che operano con intermediari non autorizzati? Spiega ancora Ametrano: «Un mix di pericoli. Il primo è la maggiore esposizione al rischio di truffe. Ma anche in assenza di intenti fraudolenti, gli operatori privi di licenza MiCAR non offrono garanzie verificate da un’autorità di vigilanza su aspetti cruciali: la segregazione tra i fondi della clientela e il patrimonio della società, gli standard di sicurezza informatica, la trasparenza informativa e i presidi antiriciclaggio — con il rischio concreto, su quest’ultimo fronte, di blocco dei conti in sede di accertamenti. Infine, in caso di controversie, non è possibile rivolgersi alle autorità di vigilanza nazionali, come Consob o Banca d’Italia, per tutelare i propri diritti».

Marco Tullio Giordano, avvocato e partner di 42 Law Firm, aggiunge un ulteriore tassello ai possibili scenari di rischio: «Se il proprio fornitore non è autorizzato, il cliente deve agire senza attendere: trasferire le cripto-attività a un Casp autorizzato oppure a un wallet auto-custodito. Non farlo espone a un rischio concreto: non godere delle tutele MiCAR, comprese quelle sugli asset della clientela, e rischiare di ritrovarsi con posizioni liquidate d’ufficio alla scadenza fissata dalla piattaforma». Fino alle conseguenze meno facilmente gestibili: «Quando scatterà l’effetto sanzionatorio, ci sarà l’irraggiungibilità del sito dove sono depositate le cripto e ne potrebbero discendere difficoltà per gli utenti che sono stati più lenti».

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