Diritti

Dalla pensione di reversibilità alle adozioni: i nodi ancora aperti sulla legge Cirinnà

A dieci anni dall’entrata in vigore della legge sulle unioni civili, una sentenza della Corte costituzionale riaccende il dibattito sui diritti delle coppie gay

di Letizia Giostra

Famiglia arcobaleno, omogenitorialità  (Imagoeconomica)

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Una sentenza della Corte costituzionale riscrive le contribuzioni previdenziali per le coppie omosessuali. Si tratta di un aspetto nuovo, poco battuto dal dibattito pubblico ma anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Una problematica che però si ripercuote come un macigno sulla vita quotidiana delle coppie gay unite dal vincolo di solidarietà di fatto. La pronuncia del supremo organo di giustizia aggiunge un altro tassello nella faticosa costruzione di una cornice normativa che renda le unioni civili sempre più simili ai matrimoni egualitari.

La vicenda

Cosa succede quando uno dei due partner muore e l’altro vorrebbe avere accesso alla sua pensione? È quanto accaduto alla coppia gay protagonista di questa vicenda giudiziaria. Dopo il decesso del coniuge, quello superstite ha bussato alle porte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). La richiesta è stata quella di corrispondergli la pensione di reversibilità, poiché gli era stata negata. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli articoli 2, 36 e 38, commi secondo e terzo.

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Con la sentenza n. 91, la Consulta ha quindi ampliato la tutela delle contribuzioni previdenziali in favore del partner superstite di una coppia omosessuale coniugata all’estero, riconoscendo una disparità di trattamento nella normativa previgente.

La sentenza

L’illegittimità costituzionale risiede nell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636, «nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76». Per la Consulta, «non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio».

Il legislatore ha inoltre riconosciuto gli effetti delle unioni civili anche ai matrimoni omosessuali celebrati all’estero parificando, ai fini pensionistici, il coniuge e l’unito civilmente. Parliamo di decisioni «additive», poichè la Consulta usa l’espressione «nella parte in cui non prevede». La norma non possiede quindi elementi che invece dovrebbe avere ed è qui che subentrano le cosiddette “leggi a rime obbligate”.

Una sentenza che quindi punta il dito verso le differenze di tipo pensionistico, ma non solo: si tratta di muove un altro passo verso la parità tra le unioni civili e i matrimoni egualitari. Gli altri nodi da sciogliere riguardano temi come, ad esempio, quello delle adozioni. Dopo il tramonto dell’ipotesi sulla stepchild adoption, non sono state avanzate altre proposte per le famiglie arcobaleno.

I 10 anni dalla legge

Ma il cammino dei diritti delle coppie omosessuali parte da lontano. Era il 21 maggio del 2016 quando sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge Cirinnà che garantisce in Italia le unioni civili per le coppie omosessuali. La norma era stata approvata in via definitiva alla Camera dieci giorni prima con 372 voti favorevoli, 51 contrari e 89 astenuti. Al governo c’era Matteo Renzi, quando non era ancora il leader di Italia Viva, ma del Pd. Ed è stata proprio una senatrice dem, Monica Cirinnà, a portare avanti questa legge.

Dall’entrata in vigore della riforma, si sono celebrate oltre 20.000 unioni civili. L’ultimo dato risale al 2024 e registra 2.936 unioni civili tra coppie dello stesso sesso negli Uffici di Stato Civile dei Comuni italiani. Prevalgono le unioni tra uomini (1.608 unioni, il 54,8% del totale). Un terzo delle unioni civili viene formalizzato nel Nord-ovest, oltre un quarto nel Centro. Tra le regioni, in testa si posiziona la Lombardia con il 21,3%. Seguono il Lazio con il 13,2% e l’Emilia-Romagna al 9,5%.

Il matrimonio egualitario

In molti guardano lì: alla totale parificazione tra coppie eterosessuali e omosessuali. In altre parole il matrimonio con pieni diritti senza esclusioni che però è ancora territorio di scontro politico tra i partiti. Non stupisce quindi che l’Italia non abbia più mosso ulteriori passi sul tema. L’Italia non ha più mosso ulteriori passi sul tema. Non si parla ancora, infatti, di matrimonio egualitario, che invece è possibile in altri 16 paesi dell’Unione: era l’aprile del 2001 quando i Paesi Bassi hanno istituito le nozze per gli omosessuali, mentre l’ultimo a farlo è stato la Grecia ben due anni fa. Ogni paese ha poi registrato numeri differenti. In Spagna, ad esempio, le coppie omosessuali possono sposarsi dal 2005, e in 10 anni sono stati registrate oltre 31 mila nozze.

Ma cosa succede quando una coppia omosessuale decide di sposarsi in un paese dove il matrimonio egualitario è possibile? La Corte di Giustizia Ue ha già censurato il rifiuto della Polonia di riconoscere diritti a una coppia omosessuale sposata all’estero. Una sentenza che ha fatto scuola in tema di diritti e che è destinata a restare una pietra miliare nella Ue delle minoranze. Anche per l’Italia ma per ora solo per quella che verrà.

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