Dalla pensione di reversibilità alle adozioni: i nodi ancora aperti sulla legge Cirinnà
A dieci anni dall’entrata in vigore della legge sulle unioni civili, una sentenza della Corte costituzionale riaccende il dibattito sui diritti delle coppie gay
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Una sentenza della Corte costituzionale riscrive le contribuzioni previdenziali per le coppie omosessuali. Si tratta di un aspetto nuovo, poco battuto dal dibattito pubblico ma anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Una problematica che però si ripercuote come un macigno sulla vita quotidiana delle coppie gay unite dal vincolo di solidarietà di fatto. La pronuncia del supremo organo di giustizia aggiunge un altro tassello nella faticosa costruzione di una cornice normativa che renda le unioni civili sempre più simili ai matrimoni egualitari.
La vicenda
Cosa succede quando uno dei due partner muore e l’altro vorrebbe avere accesso alla sua pensione? È quanto accaduto alla coppia gay protagonista di questa vicenda giudiziaria. Dopo il decesso del coniuge, quello superstite ha bussato alle porte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). La richiesta è stata quella di corrispondergli la pensione di reversibilità, poiché gli era stata negata. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli articoli 2, 36 e 38, commi secondo e terzo.
Con la sentenza n. 91, la Consulta ha quindi ampliato la tutela delle contribuzioni previdenziali in favore del partner superstite di una coppia omosessuale coniugata all’estero, riconoscendo una disparità di trattamento nella normativa previgente.
La sentenza
L’illegittimità costituzionale risiede nell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636, «nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76». Per la Consulta, «non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio».
Il legislatore ha inoltre riconosciuto gli effetti delle unioni civili anche ai matrimoni omosessuali celebrati all’estero parificando, ai fini pensionistici, il coniuge e l’unito civilmente. Parliamo di decisioni «additive», poichè la Consulta usa l’espressione «nella parte in cui non prevede». La norma non possiede quindi elementi che invece dovrebbe avere ed è qui che subentrano le cosiddette “leggi a rime obbligate”.







