Interest rate swap

Derivati Otc, dopo 20 anni il contenzioso tra banche e clienti non finisce mai

Negli anni passati imprese ed enti locali hanno subito grosse perdite dagli Irs stipulati con le banche per proteggersi dal rialzo dei tassi d’interesse. Protezione che però spesso non scattava. Ecco lo stato dell’arte a 20 anni di distanza

di Marcello Frisone

4' di lettura

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Contenzioso senza fine. Dal febbraio del 2007, sulle pagine di «Plus24» diamo conto della “disputa” sui derivati stipulati tra banche e clienti. Imprese ed enti locali, in estrema sintesi, subivano grosse perdite finanziarie sugli swap che avevano stipulato con gli intermediari finanziari per proteggersi dal rialzo dei tassi d’interesse. Protezione che però spesso non scattava. Anzi, procurava grosse perdite. Ecco dunque la corsa dei clienti verso le aule dei Tribunali per ottenere la restituzione dei soldi versati alle banche. Dopo le primissime sentenze a corrente alternata (una volta davano ragione alle banche, altre ai clienti), nel 2020 la Cassazione a Sezioni unite (sentenza 8770/2020) ha dettato le “linee guida” in materia, riprese da ultimo dal Tribunale di Perugia il 5 dicembre 2024. Ma andiamo con ordine.

La recente sentenza di Perugia

I derivati stipulati dagli enti locali prima del divieto normativo del 2013, dovevano essere specificamente autorizzati dal Consiglio comunale e includere gli scenari probabilistici, pena la nullità. È la sintesi della sentenza dei giudici umbri che ha permesso al Comune di Perugia – difeso dagli avvocati Luca Zamagni e Matteo Acciari – di evitare le conseguenze negative derivanti da contratti Interest rate swap (Irs) sottoscritti in passato.

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Il caso del Comune umbro

Nel 2006, l’ente aveva sottoscritto quattro Irs con un nozionale di diverse decine di milioni. Già nel 2002, il Consiglio comunale aveva autorizzato genericamente l’uso di derivati, delegando però ai dirigenti competenti l’individuazione delle singole operazioni. Nel 2020, rilevate perdite per 7 milioni e costi impliciti occulti per 4,5 milioni, il Comune ha avviato un contenzioso.

La sentenza del Tribunale di Perugia ha dunque stabilito che:

1) la prescrizione per la restituzione dei flussi decorre dalle date dei singoli addebiti, non dalla stipula o estinzione dei contratti;

2) il collocamento dei derivati fuori sede non è motivo di nullità se rientra in un’operazione economica più ampia, tale da escludere l’effetto sorpresa per l’ente locale;

3) gli Irs devono essere autorizzati singolarmente dal Consiglio comunale che non può delegare ai dirigenti la definizione delle caratteristiche finanziarie dei contratti, pena la nullità;

4) gli Irs devono riportare il Mark to market (Mtm), i costi impliciti e gli scenari probabilistici, altrimenti sono nulli (come già statuito dalle Sezioni unite nel 2020).

La Cassazione a Sezioni Unite

Gli scenari probabilistici erano già apparsi in una sentenza del 18 settembre 2013 della Corte d’Appello di Milano. Dopo sette anni, le Sezioni Unite hanno ribadito (appunto con la sentenza 8770\2020) l’essenzialità degli scenari di probabilità (oltre al Mtm e ai costi impliciti) per la validità dei derivati sottoscritti dagli enti locali. La sentenza delle Sezioni Unite del 2020 ha poi aperto la strada a una serie di pronunce (si veda scheda in alto a destra) che hanno esteso l’obbligo d’indicare gli scenari probabilistici anche negli Irs con i soggetti privati.

Legal risk per le banche

La pronuncia del Tribunale di Perugia dimostra come l’orientamento giurisprudenziale, già consolidato in Cassazione, sia ormai riconosciuto anche nei giudizi di merito. «Il tema interessante – osserva l’avvocato Marco Rossi, managing partner di Rrp – è però comprendere come le banche abbiano affrontato quello che oggi rappresenta un vero e proprio legal risk per i loro bilanci. Di fronte a questo orientamento della Cassazione, le banche devono ponderare attentamente il rischio legato al mancato adeguamento. È vero – continua Rossi – che si può sostenere fondatamente che gli scenari non siano rilevanti negli Irs di pura copertura (si veda Corte d’Appello di Milano n. 2278 del 5 agosto 2024 su «Plus24» del 28 settembre), ma ignorare le Sezioni Unite non sarebbe comunque una scelta prudente per le banche. Ciò dimostra come fare banca oggi non sia per nulla semplice, perché non ci si deve soltanto adeguare alle numerose normative interne ed europee, ma occorre anche tenere conto delle evoluzioni giurisprudenziali. Un intervento normativo – conclude Rossi – servirebbe a dare certezza sul punto».

Il glossario

Scenari probabilistici. Gli scenari probabilistici applicati ai derivati aiutano a prevedere come potrebbero evolversi i valori di questi strumenti in base a diverse variabili di mercato, come i tassi di interesse, il prezzo di un’azione o il cambio di valuta. Una società o un ente locale che utilizza derivati per coprirsi dai rischi potrebbe analizzare scenari di mercato favorevoli o sfavorevoli per stimare possibili guadagni o perdite.

Mark to Market. Il mark to market (valore di mercato) calcola il valore corrente del derivato basandosi sul prezzo di mercato attuale. Per esempio, nel caso di un contratto future su una materia prima, il mark to market viene aggiornato ogni giorno in base al prezzo corrente del sottostante. Ciò garantisce che il valore del contratto rifletta sempre le condizioni di mercato attuali, permettendo agli investitori di monitorare in tempo reale guadagni o perdite potenziali.

Costi impliciti. Negli swap i costi impliciti (o occulti) possono includere spese legate alla liquidità del mercato, spread tra prezzi di acquisto e vendita e i costi associati alla gestione del rischio di controparte. In uno swap sui tassi di interesse, i costi impliciti possono derivare dalla differenza tra i tassi offerti dalle parti coinvolte. Anche l’uso di modelli complessi per il pricing dei derivati può introdurre costi occulti, difficili da identificare per chi non ha competenze specifiche.

Over the counter (Otc). Un contratto Otc si riferisce a operazioni finanziarie che avvengono fuori da una borsa organizzata, come la Borsa di New York o quelle di Londra o Milano. Queste operazioni si svolgono direttamente tra due parti (un investitore e una banca) tramite canali privati o mercati decentralizzati, senza la supervisione o la regolamentazione tipica delle borse valori centralizzate.

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  • Marcello Frisone

    Marcello FrisoneRedattore

    Luogo: Milano

    Lingue parlate: Italiano, inglese, francese

    Argomenti: Digitale-Sport-Risparmio-Finanza-Norme-Tributi

    Premi: 31 marzo 2017 - Menzione d'eccellenza giornalista economico al premio Loy, banking and finance award

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