Derivati Otc, dopo 20 anni il contenzioso tra banche e clienti non finisce mai
Negli anni passati imprese ed enti locali hanno subito grosse perdite dagli Irs stipulati con le banche per proteggersi dal rialzo dei tassi d’interesse. Protezione che però spesso non scattava. Ecco lo stato dell’arte a 20 anni di distanza
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Contenzioso senza fine. Dal febbraio del 2007, sulle pagine di «Plus24» diamo conto della “disputa” sui derivati stipulati tra banche e clienti. Imprese ed enti locali, in estrema sintesi, subivano grosse perdite finanziarie sugli swap che avevano stipulato con gli intermediari finanziari per proteggersi dal rialzo dei tassi d’interesse. Protezione che però spesso non scattava. Anzi, procurava grosse perdite. Ecco dunque la corsa dei clienti verso le aule dei Tribunali per ottenere la restituzione dei soldi versati alle banche. Dopo le primissime sentenze a corrente alternata (una volta davano ragione alle banche, altre ai clienti), nel 2020 la Cassazione a Sezioni unite (sentenza 8770/2020) ha dettato le “linee guida” in materia, riprese da ultimo dal Tribunale di Perugia il 5 dicembre 2024. Ma andiamo con ordine.
La recente sentenza di Perugia
I derivati stipulati dagli enti locali prima del divieto normativo del 2013, dovevano essere specificamente autorizzati dal Consiglio comunale e includere gli scenari probabilistici, pena la nullità. È la sintesi della sentenza dei giudici umbri che ha permesso al Comune di Perugia – difeso dagli avvocati Luca Zamagni e Matteo Acciari – di evitare le conseguenze negative derivanti da contratti Interest rate swap (Irs) sottoscritti in passato.
Il caso del Comune umbro
Nel 2006, l’ente aveva sottoscritto quattro Irs con un nozionale di diverse decine di milioni. Già nel 2002, il Consiglio comunale aveva autorizzato genericamente l’uso di derivati, delegando però ai dirigenti competenti l’individuazione delle singole operazioni. Nel 2020, rilevate perdite per 7 milioni e costi impliciti occulti per 4,5 milioni, il Comune ha avviato un contenzioso.
La sentenza del Tribunale di Perugia ha dunque stabilito che:
1) la prescrizione per la restituzione dei flussi decorre dalle date dei singoli addebiti, non dalla stipula o estinzione dei contratti;








