Norme

Diritti Lgbtq+, il ruolo delle sentenze nel cantiere aperto tra Italia e Ue

Dalla legge contro l’omotransfobia al diritto di famiglia il legislatore italiano non sta affrontando i nodi per disegnare un quadro normativo coerente con le politiche Ue

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Aggrediti e picchiati da un gruppo di giovani, presumibilmente minorenni. Le violenze subite da una coppia di trans è avvenuta a Labico nella notte tra il 6 e 7 giugno. Solo uno dei centinaia di episodi che si sono registrati da Treviso a Caserta. il Report omolesbobitransfobia 2026, pubblicato da Arcigay conta 127 episodi di violenza, discriminazione e odio ai danni di persone, organizzazioni e simboli Lgbtqia+ registrati dai media italiani negli ultimi dodici mesi. Si tratta però solo di avvenimenti arrivati alle cronache. Il sommerso, per paura di denuncia, esposizione pubblica, ritorsioni familiari o professionali, è strutturalmente molto più ampio. In Italia non esiste una legge specifica che sanzioni i crimini e i discorsi d’odio motivati da orientamento sessuale o identità di genere. Tentativi di colmare questa lacuna con proposte di legge, come il ddl Zan, sono stati approvati alla Camera ma poi bocciati in Senato.

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Una spinta in questa direzione arriva però dall’Europa, come spesso accade per i diritti Lgbtq+: a maggio è arrivato il libera dell’Eurocamera alle nuove norme Ue per rafforzare la tutela delle vittime di reato, con protezioni specifiche per chi ha subito violenza sessuale o crimini legati all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alla disabilità. La direttiva sulle vittime, approvata in plenaria a Strasburgo con 440 voti a favore, 49 contrari e 84 astensioni, introduce anche alcune garanzie che in Italia erano state previste dal ddl Zan. Il testo dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio Ue. I Paesi membri avranno poi due anni di tempo per recepirlo nei rispettivi ordinamenti nazionali.

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Il quadro normativo italiano

Più in generale il bilancio dal 2020 ad oggi si riassume per l’Italia con nessuna grande riforma di legge, nessun dibattito parlamentare capace di chiudersi con un voto. Eppure, guardando al periodo 2020–2026, il quadro dei diritti delle persone Lgbtq+ in Italia appare profondamente mutato rispetto a sei anni fa. A ridisegnarlo non è stato il legislatore, rimasto sostanzialmente inerte, bensì una combinazione di pronunce della Corte costituzionale, giurisprudenza europea e impulsi normativi di Bruxelles. Il risultato è un sistema di tutele che avanza per via giudiziaria, con tutti i limiti di organicità che questo comporta, ma anche con una solidità dogmatica che difficilmente potrà essere scalfita.

Il perimetro normativo italiano restava, fino a pochi anni fa, fondamentalmente quello della legge 76 del 2016. La cosiddetta Legge Cirinnà ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, riconoscendo una serie di diritti patrimoniali, successori, di assistenza, ma fermandosi deliberatamente prima di una piena equiparazione al matrimonio e lasciando irrisolto il nodo più delicato: la genitorialità. La lacuna era evidente, e le corti nazionali ed europee hanno provveduto a colmarla, pezzo dopo pezzo.

La Corte costituzionale: un legislatore supplente

Il ruolo suppletivo svolto dalla Consulta è il dato più rilevante del periodo. Le sentenze 32 e 33 del 2021 avevano già aperto la strada, affermando con chiarezza che l’orientamento sessuale non incide sull’idoneità genitoriale e richiamando gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione insieme al principio del superiore interesse del minore, derivato dall’articolo 8 CEDU e dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali Ue.

Ma è il 2025 ad aver segnato la vera svolta. Con la sentenza 68 dello scorso anno la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 8 della legge 40 del 2004 nella parte in cui escludeva il riconoscimento della madre intenzionale nei casi di pma effettuata all’estero. La decisione ha un peso straordinario: fonda il riconoscimento del legame genitoriale non sulla biologia, ma sul consenso responsabile alla procreazione medicalmente assistita, riducendo sensibilmente la necessità di ricorrere all’adozione in casi particolari. Uno strumento quest’ultimo giudicato da molti giuristi insufficiente e discriminatorio. Il richiamo all’articolo 30 della Costituzione e all’articolo 24 della Carta UE segnala peraltro un’integrazione sempre più stretta tra diritto costituzionale interno e standard europei.

Sempre nel 2025 la Suprema Corte è intervenuta sul fronte lavorativo, dichiarando incostituzionale l’esclusione della madre non biologica dal congedo di paternità obbligatorio. Il fondamento è negli articoli 3 e 37 della Costituzione: la tutela del legame familiare non può dipendere dal genere del genitore.

Il 2026 ha poi prodotto due pronunce di notevole rilievo sistematico. Con la sentenza 91 di quest’anno la Consulta ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di un’unione omosessuale contratta all’estero, demolendo un’esclusione che affondava le radici nella normativa del 1939 e che resisteva, anacronisticamente, al vaglio di costituzionalità. Con la sentenza 7/2026 è stato invece ribadito che la famiglia, nell’ordinamento costituzionale italiano, non è una nozione monolitica: le convivenze di fatto stabili sono pienamente ricomprese tra le formazioni sociali tutelate dall’articolo 2 della Costituzione.

L’Europa: regole, strategie e giurisprudenza

Il diritto europeo ha fornito sia la spinta normativa sia i parametri interpretativi utilizzati dalla Consulta. La Strategia Lgbtiq Equality 2020–2025 adottata dalla Commissione europea ha rappresentato il primo quadro organico di politica pubblica dell’Unione in materia: non una direttiva vincolante, ma una comunicazione programmatica che ha orientato le iniziative legislative successive e segnalato la direzione di marcia.

Sul piano giurisprudenziale, il punto di riferimento è la sentenza della Corte di giustizia Ue del 2021 relativa a un caso posto dalla Bulgaria: uno Stato membro deve riconoscere la filiazione legalmente costituita in un altro Stato UE ai fini dell’esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza europea e alla libera circolazione. Il principio ha trovato consolidamento ulteriore nel 2025 e 2026, quando la Corte ha ribadito che il rifiuto di riconoscere status familiari validamente acquisiti può essere una violazione del diritto dell’Unione, con un’importante precisazione: il riconoscimento non obbliga gli Stati ad aprire il matrimonio egualitario, ma impone la continuità degli effetti giuridici degli status già acquisiti.

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Tra il 2022 e il 2024 la Commissione aveva inoltre presentato una proposta di regolamento sul riconoscimento automatico della filiazione tra Stati membri, strumento pensato per evitare che i figli di coppie omogenitoriali perdano il riconoscimento di uno dei genitori al momento dello spostamento tra Paesi UE. Nel 2025, infine, è arrivata anche la proposta normativa sul divieto delle “terapie di conversione”, considerate contrarie alla dignità umana e agli articoli 1 e 3 della Carta.

Il nodo irrisolto: il silenzio del Parlamento

Resta sullo sfondo una questione che nessuna sentenza potrà risolvere in modo definitivo: la mancanza di un intervento organico del legislatore. Il sistema che emerge dal 2020 al 2026 è frutto di una giurisprudenza stratificata, che vede i diritti riconosciuti caso per caso, con i tempi e i limiti del contenzioso giudiziario. Manca una cornice legislativa unitaria che stabilisca con chiarezza chi sono i genitori, come si costituisce la filiazione, quali diritti spettano alle coppie omosessuali e alle loro famiglie. Ma più in generale smancano iniziative sul diritto di famiglia, come una legge sul cognome materno dopo il pronunciamento della Consulta nel 2022.

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Il paradosso è che l’Italia, in assenza di leggi, ha prodotto in questi anni una delle giurisprudenze costituzionali più avanzate d’Europa su questi temi. Un risultato significativo, ma che non può sostituire la certezza del diritto che solo la legge garantisce. Bruxelles continua a spingere verso l’armonizzazione. Le corti continuano a colmare i vuoti. Il legislatore, per ora, resta a guardare.

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