Diritto di famiglia

Divorzi senza frontiere, può decidere il giudice dello Stato in cui la coppia italiana ha vissuto

La Corte d’Appello inglese ha deciso sulla querelle di due coniugi, residenti e sposati in Italia, seguendo il regime patrimoniale interno

di Patrizia Maciocchi

Hands of wife and husband signing divorce documents or premarital agreement krivinis - stock.adobe.com

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Divorzio senza frontiere per la coppia residente in Italia, Paese nel quale si è sposata, scegliendo la via del regime patrimoniale italiano della separazione dei beni. Circostanze che non hanno impedito al giudice inglese di considerare la causa di sua competenza, valorizzando la storia complessiva della famiglia, i lunghi anni vissuti nel Regno Unito, e dunque il principio dell'elezione di domicilio, i legami personali e familiari con il Paese e l’esigenza di garantire una tutela effettiva al coniuge economicamente più debole.

Una decisione che ha un peso soprattutto nei matrimoni in cui uno dei coniugi ha accumulato ricchezza, partecipazioni societarie, immobili o altre attività patrimoniali intestate formalmente a sé, mentre l’altro ha rinunciato alla carriera o ha ridotto la propria autonomia professionale per occuparsi della famiglia.

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Un assist per il coniuge più debole

Un assist importante per la parte della coppia, spesso la donna, che rischia di essere penalizzata quando il matrimonio si scioglie, come sottolinea l’avvocato Armando Cecatiello, fondatore dello studio legale Cecatiello di Milano, che nel procedimento ha assistito la moglie in coordinamento con un team legale inglese. «In Italia la separazione dei beni ha effetti molto rilevanti sulla titolarità formale degli asset, mentre il giudice inglese guarda anche alla sostanza del matrimonio: chi ha cresciuto i figli, chi ha seguito i trasferimenti internazionali, chi ha rinunciato alla propria carriera, chi ha supportato l’altro partner nella costruzione del successo professionale o imprenditoriale. La ricchezza familiare non nasce sempre solo dal lavoro visibile di chi produce reddito, spesso nasce anche dal lavoro invisibile di chi consente all’altro di produrlo».

Un verdetto rilevante anche per la città di Milano, negli ultimi anni centro di attrazione per numerose famiglie internazionali, imprenditori, professionisti, manager e soggetti ad alta capacità patrimoniale.

A Milano arrivano ogni anno nuovi expat stranieri e vi fanno rientro anche molti italiani che hanno vissuto a Londra, New York, Parigi, Dubai o Singapore. Spesso queste famiglie hanno immobili in più Paesi, società all’estero, figli nati all’estero, patrimoni complessi e regimi patrimoniali scelti senza immaginare le possibili conseguenze in caso di crisi. «Di fronte a questi scenari, la scelta del foro - precisa Cecatiello - può incidere in modo determinante sull’esito economico del divorzio».

La pronuncia richiama anche il tema della consapevolezza con cui vengono firmati i regimi patrimoniali al momento del matrimonio.

L’accordo prematrimoniale

Molti coniugi, infatti, firmano la separazione dei beni in Italia come se fosse una formalità, ma in un matrimonio internazionale quella scelta può avere conseguenze enormi. Davanti al giudice inglese non è detto che quel regime sia trattato come un accordo prematrimoniale pienamente vincolante. La Corte può valutare se vi sia stata reale consapevolezza, piena informazione, consulenza indipendente, equilibrio tra le parti e, soprattutto, se l’applicazione rigida di quel regime produca un risultato ingiusto.

«Il caso non deve essere letto come uno scontro tra Italia e Inghilterra, ma come un chiaro esempio della complessità dei divorzi internazionali contemporanei. Il diritto inglese non è sempre preferibile a quello italiano, ma si tratta di capire quale foro sia realmente più adeguato rispetto alla storia concreta di una famiglia. In questo caso - conclude l'avvocato Armando Cecatiello - pur essendo la coppia residente in Italia e pur essendo il marito italiano, il giudice inglese ha ritenuto rilevanti i profondi legami con l’Inghilterra e il rischio di un grave pregiudizio economico per il coniuge più debole».

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