Docenti caregiver, la Cassazione frena sulla precedenza nei trasferimenti
Per i giudici il diritto riconosciuto dalla legge 104 non dà una precedenza assoluta, ma va conciliato con le esigenze della scuola
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I punti chiave
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La Corte di Cassazione (sentenza n. 23386/2026) ha chiarito che il docente che assiste un genitore con disabilità grave non può rivendicare automaticamente una corsia preferenziale nei trasferimenti tra province. Il diritto riconosciuto dalla legge 104, infatti, non attribuisce una precedenza assoluta, ma deve essere conciliato con le esigenze organizzative della scuola e con i diritti degli altri insegnanti che partecipano alla mobilità.
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I fatti
La vicenda nasce dal ricorso di un docente che chiedeva di disapplicare il contratto sulla mobilità, ritenendo illegittima l’assenza di una precedenza nei trasferimenti interprovinciali per chi assiste un genitore con handicap grave. La Cassazione, però, ribalta le decisioni dei giudici di merito e conferma la validità delle regole contrattuali.
La decisione
Al centro della decisione c’è una precisazione importante: la legge 104 riconosce al lavoratore il diritto a scegliere, «ove possibile», la sede più vicina alla persona da assistere. Proprio quell’espressione, spiegano i giudici, esclude che si tratti di un diritto incondizionato. Ogni richiesta deve essere valutata tenendo conto anche del corretto funzionamento del sistema dei trasferimenti, dell’equilibrio degli organici e delle aspettative degli altri docenti.
Il diritto Ue
La Suprema Corte affronta anche il tema del diritto europeo, escludendo che le norme dell’Unione impongano una precedenza assoluta per i caregiver. Le regole europee vietano le discriminazioni e richiedono, quando necessario, misure adeguate per consentire al lavoratore di conciliare l’attività professionale con l’assistenza al familiare disabile. Ma questo non significa che debba essere sempre garantito il trasferimento nella sede richiesta.
Di particolare interesse è il richiamo al nuovo contratto sulla mobilità, che oggi riconosce una tutela più ampia ai figli che assistono un genitore con disabilità. Per la Cassazione questa novità dimostra che si tratta di una scelta della contrattazione collettiva e non di un obbligo già imposto dalla legge.
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