Codice della strada

Droga alla guida, nuovo reato a rischio di incostituzionalità

Il gip di Pordenone porta la riforma alla Consulta per la punibilità anche della sola presenza di stupefacenti nell’organismo del conducente

di Redazione

2' di lettura

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Finisce davanti alla Consulta la recente riforma del Codice della strada (legge 177/2024), nella parte in cui punisce i conducenti che hanno assunto stupefacenti anche se durante la guida non si trovano in stato di alterazione psicofisica. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Pordenone, Milena Granata, con un’ordinanza depositata l’8 aprile.

Per quel che risulta, è il primo provvedimento con cui si mette ufficialmente in discussione davanti alla Corte costituzionale l’abolizione dello stato di “sotto effetto” per configurare il reato del conducente previsto dall’articolo 187 del Codice. Un’abolizione che comunque aveva subito suscitato critiche e allarme sia nel dibattito politico sia in quello scientifico. Dunque, l’ordinanza del gip di Pordenone non giunge inattesa e si può prevedere che altre ne arriveranno.

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La nuova norma e la questione

La nuova versione dell’articolo 187 fa scattare le sanzioni penali e sulla patente previste per reato stradale relativo alle droghe per la semplice presenza di tali sostanze nell’organismo del conducente. Indipendentemente dal fatto che si riesca a riscontrare che l’interessato si trovi in stato di alterazione, cosa che richiedeva accertamenti non di rado difficili o impossibili da effettuare con i mezzi a disposizione delle forze dell’ordine e del sistema sanitario.

Le maggiori criticità della riforma riguardano quei conducenti che non sono dediti alle droghe, bensì semplicemente sono in cura con farmaci che contengono sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’ordinanza

Il gip di Pordenone ritiene che la nuova norma contrasti con i principi sanciti da vari articoli della Costituzione:

- eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità (articolo 3);

- tassatività, determinatezza e offensività (articolo 25, comma 2);

- finalità rieducativa della pena (articolo 27, comma 3).

A sostegno delle proprie argomentazioni, il gip cita una precedente sentenza della Consulta (la 23/2015) e afferma di non ritenere percorribile un’interpretazione costituzionalmente orientata della nuova norma, in quanto non appare possibile trovare un modo che “scalfisca” la nettezza della sua formulazione se non sconfinando in una «sostanziale abrogazione della riforma», cosa che spetterebbe al legislatore e non alla magistratura.


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