Illecito disciplinare le registrazioni tra toghe
No agli audio dei colloqui con i colleghi, prevale sempre il segreto d’ufficio
di Patrizia Maciocchi
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Il disorientamento organizzativo e l’onorabilità dell’Ufficio messa a rischio da una cattiva gestione non giustificano le intercettazioni dei Pubblici ministeri nel corso degli incontri con il loro capo all’interno della procura.
La registrazione è, infatti, una condotta gravemente lesiva del rapporto fiduciario tra colleghi. E il valore della segretezza delle investigazioni è prevalente su ogni altro, salvo casi eccezionali.
I fatti
Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 12698, accolgono, in parte, il ricorso della procura contro la decisione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di assolvere i sostituti procuratori che avevano fatto delle registrazioni non a scopo offensivo, ma per paura di una loro grave delegittimazione e nel timore di pesanti ricadute sul prestigio dell’Ufficio di appartenenza, anche in virtù dell’enorme pressione mediatica relativa ad alcuni procedimenti trattati nella Procura di appartenenza.
L’orientamento del Csm
Il Csm, pur affermando l’illecito, ne aveva escluso la gravità sotto lo specifico profilo della buona fede. Le toghe avevano, infatti, agito, a scopo cautelativo e non offensivo, per il clima di forte conflitto umano e professionale che si era venuto a creare all’indomani dell’insediamento del nuovo Procuratore della Repubblica.
Priorità al segreto d’ufficio
La sezione disciplinare ha escluso la gravità ricordando il principio secondo cui nel rapporto di lavoro privato sono lecite le registrazione di conversazioni tra presenti, se effettuate a tutela del decoro e dell’onore personale e professionale dell’interessato. Mentre le registrazioni non sono mai consentite negli uffici giudiziari perché il segreto investigativo è valore «non disponibile» per il singolo magistrato. Il necessario bilanciamento tra la tutela dei diritti dell’autore della captazione e il segreto d’ufficio vede prevalere sempre quest’ultimo, con la sola eccezione – teorica – che l’interessato non abbia altro mezzo, o non ne abbia uno meno offensivo, per far valere le proprie ragioni.







