L’ordinanza

Ebola, in Italia obbligo di dichiarazione per chi proviene da Congo e Uganda

Il ministero della Salute ha pubblicato anche la circolare applicativa delle norme contenute nell’ordinanza

epa13002634 A coordinator with U-Reporters, an UNICEF program to engage and inform local communities, wears a protective gown as he takes part in a campaign to raise awareness against Ebola in Goma, North Kivu, Democratic Republic of Congo, 29 May 2026. The World Health Organization (WHO) has declared that the Ebola disease caused by the Bundibugyo virus in the Democratic Republic of the Congo and Uganda constitutes a public health emergency of international concern (PHEIC).  EPA/MARIE JEANNE MUNYERENKANA EPA

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In Italia c’è obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arrivi “direttamente o indirettamente” dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda o che «sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in territorio nazionale»: è quanto prevede l’ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell’ordinanza.

Le persone in arrivo in Italia “con qualunque mezzo di trasporto” dai due Paesi, nei quali sono attivi focolai causati dal ceppo Bundibugyo (Bvd del virus Ebola) sono tenute a fare “un’apposita dichiarazione firmata” non oltre 24 ore dall’ingresso, utilizzando il modulo allegato all’ordinanza, da trasmettere per e-mail o da consegnare direttamente al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di residenza o domicilio. Entro 24 ore Regioni e Province autonome provvederanno a inviare le dichiarazioni via e-mail alla direzione per la Prevenzione del ministero della Salute, “dandone altresi’ massima diffusione pubblica sui rispettivi canali e mezzi di comunicazione istituzionale”.

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L’ordinanza stabilisce inoltre che aerei e navi in arrivo in Italia dai due Paesi, sia direttamente che da scali intermedi, dovranno avvisare i passeggeri dell’obbligo di comunicazione e invitarli a compilare e firmare il modulo. I moduli dovranno poi essere consegnati al personale dell’aereo o della nave, che li trasmetterà ai gestori dell’aeroporto e alle autorità portuali, che a loro volta gli invieranno alle autorità sanitarie competenti, ossia Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) del Ministero della salute e Aziende sanitarie locali.

In caso di sintomi per un passeggero o per il membro dell’equipaggio di un volo diretto in Italia proveniente da un Paese con un focolaio attivo dell’infezione dal ceppo Bundibugyo del virus Ebola, l’aereo potrà atterrare solo nell’aeroporto sanitario di Fiumicino, dove saranno attuate le procedure previste per questi casi dalle ordinanze emesse dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera - Servizi per l’Assistenza Sanitaria al personale Navigante (Usmaf-Sasn). Lo prevede la circolare del ministero della Salute.

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