L’intervista

«Ecocidio, perché non è solo disastro ambientale»

Per Emanuela Fronza, professoressa di diritto penale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, l’introduzione del termine attrae violazioni e danni ambientali nell’alveo dei crimini internazionali

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«Il disastro ambientale è un delitto comune. L’ecocidio non solo nomina e dunque racconta diversamente i fatti, ma attrae le violazioni e i danni ambientali nell’universo dei crimini internazionali, con importanti conseguenze processuali». A usare queste parole è Emanuela Fronza, professoressa di Diritto penale (del dipartimento di Scienze giuridiche) dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna che aggiunge: «È un concetto che compare nei primi anni 70 per i danni dell’agente arancio in Vietnam e che oggi è tornato con forza nel dibattito globale per colmare il vuoto di tutela di fronte all’emergenza climatica. È tornato nel dibattito con la proposta di inserirlo tra i crimini internazionali accanto a genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, colmando l’insufficienza degli strumenti attuali contro l’urgenza climatica. La differenza con il disastro ambientale è profonda: i crimini internazionali sono imprescrittibili, escludono immunità e amnistie e richiedono un “elemento di contesto” che qualifica violazioni gravi e di sistema. Un disastro ambientale può configurare un ecocidio, ma servono degli elementi aggiuntivi. Anche a livello di diritto interno si registra una distinzione: il disastro ambientale resta un reato autonomo, mentre le condotte più gravi assimilabili all’ecocidio vengono oggi trattate come circostanze aggravanti del reato di inquinamento, senza diventare una fattispecie a sé».

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Cosa si intende quando si parla di quinto crimine dello Statuto di Roma?

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Ci si riferisce alla proposta di inserire l’ecocidio nello Statuto della Corte penale internazionale (la più nota definizione è quella elaborata nel 2021 dall’Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide). L’ecocidio segnerebbe una importante discontinuità rispetto al diritto dei crimini internazionali figlio di Norimberga: mentre il genocidio o i crimini contro l’umanità sono un male diretto (essere umano contro essere umano), l’ecocidio è indiretto, colpendo l’equilibrio ecologico e mettendo a rischio la sopravvivenza di intere popolazioni. Cambia quindi il bene protetto: non più solo i diritti umani individuali, ma la biosfera come condizione di sopravvivenza. Questa istanza risponde anche all’esigenza di perseguire i responsabili delle grandi devastazioni ambientali, spesso multinazionali e Stati conniventi.

Le norme Ue sono adeguate al danno ambientale in contesto bellico?

Non mi pare. La Corte penale internazionale prevede un crimine di guerra per i danni ambientali, ma la soglia richiesta (un danno «esteso, duraturo e grave») è così alta che non ha mai trovato applicazione. Nemmeno la nuova Direttiva europea colma tale lacuna in contesto bellico, lasciando spazio a un diritto umanitario oggi inadeguato. Nelle missioni all’estero, inoltre, gli accordi limitano i controlli amministrativi dello Stato ospitante, rendendo insufficiente la sola estensione della giurisdizione.

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