Corte Costituzionale

Eredità, il fisco non può «distruggere» la rendita

Illegittimi i vecchi calcoli sull’imponibile misurato in base ai tassi legali

di Gianni Trovati

11/01/2011 Roma, sede della Corte Costituzionale Stefano Carofei

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A una signora di 77 anni che ha ricevuto in eredità una rendita da 18mila euro annui il Fisco ha chiesto un’imposta di successione di 216mila euro. Ricevuto il conto stellare, pari a 12 anni della rendita oggetto dell’imposta, la signora ha ovviamente avviato una battaglia legale che, per il tramite della sezione tributaria della Cassazione, è finita alla Corte costituzionale. La Consulta, nella sentenza 89/2026 depositata ieri (redattore Luca Antonini) ha dichiarato l’illegittimità del vecchio articolo 17 del Dlgs 346/1990, quello che ha generato la superimposta e che è stato applicato fino al riordino della materia intervenuto con l’attuazione della delega fiscale (Dlgs 139/2024).

La vicenda è curiosa, soprattutto su un’imposta, quella di successione, al centro di dibattiti ricorrenti sulla sua eccessiva levità nel confronto con molti Paesi stranieri.

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Ma se l’imposta è così leggera, come ha potuto generare pretese così smisurate da essere dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale sulla base del principio, cuore cruciale della vicenda perché offre una lezione più generale, che le norme non possono arrivare a «distruggere fiscalmente un istituto»?

Il calcolo

Il nodo sta nelle modalità di calcolo dell’imposta di successione nel caso della rendita, analoghe a quelle dell’usufrutto. In sintesi estrema, l’imponibile viene misurato nel «valore attuale» dei pagamenti futuri generati dalla rendita. E questo valore attuale è basato su un coefficiente inversamente proporzionale al tasso di interesse, perché se gli interessi sono alti il valore nominale atteso nel futuro naturalmente si abbassa.

Nell’usufrutto, però, il coefficiente per stabilire il valore dell’annualità viene moltiplicato a sua volta per il tasso di interesse, che quando è basso riduce drasticamente l’imponibile. Questa moltiplicazione non interviene però nella rendita, il cui valore è «già noto in re ipsa», come notano i giudici delle leggi nella sentenza. Con la conseguenza che l’imponibile si impenna quando i tassi sono bassi, e i coefficienti alti.

Per lungo tempo dopo l’entrata in vigore della regola, gli interessi sono stati stabilmente superiori all’unità. Ma la politica monetaria ultraespansiva sviluppata negli anni Dieci per contrastare la crisi di finanza pubblica, ha schiacciato gli interessi verso quota zero. E, come effetto collaterale, ha fatto saltare il banco dell’imposta di successione sulle rendite. Nel 2021, per esempio, un tasso di interesse dello 0,01% determina un coefficiente pari addirittura a 3mila. L’anno successivo, con l’inflazione arrivata dall’invasione russa dell’Ucraina, un tasso legale al 5% ha determinato un coefficiente pari a 6. Un’altalena del genere si scontra frontalmente con i principi di proporzionalità e di capacità contributiva. E per questo la Corte l’ha bocciata.

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