Esame forense, la bocciatura nello scritto deve essere motivata
Per il Tar Lombardia il giudizio non può più essere espresso solo in cifre. Pesano la diminuzione del numero dei candidati e la riduzione delle prove
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I punti chiave
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Va motivata labocciatura nello scritto dell’esame forense. La sola valutazione numerica è ormai da considerare insufficiente alla luce della nuova fisionomia assunta dalla prova, un solo scritto, e dalla significativa riduzione del numero dei candidati. Ad affermarlo è il Tar Lombardia con sentenza n. 1400 del 18 aprile, con la quale è stato accolto il ricorso di una candidata esclusa dall’orale per l’abilitazione forense nella sessione di due anni fa: le era infatti stata attribuita una valutazione di 14/30, senza però alcuna motivazione ulteriore.
La riforma
Con la legge 247/2012, ricorda il Tar, di riforma dell’ordinamento forense è stata rivista anche la disciplina dell’esame di abilitazione. L’articolo 46 attribuisce alla commissione uno specifico dovere motivazionale, rivedendo il precedente assetto normativo e stabilendo che dovranno essere annotate «le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti». Novità certo di rilievo che però è stata via via oggetto di continui rinvii, comprendendo anche la sessione 2023.
Nessuna motivazione nel 2023
Quest’ultima ha come norma di riferimento l’articolo 4 quater del decreto legge 51/2023, dove è previsto lo svolgimento di una sola prova scritta (oltre a un esame orale in caso di superamento della prima), per la cui valutazione ognuno dei tre componenti della sottocommissione aveva a disposizione dieci punti di merito, senza che venisse specificato un obbligo motivazionale.
L’intervento precedente
Nel 2017 il Consiglio di Stato (sentenza n. 7) si è espresso sul tema della motivazione esclusivamente numerica del giudizio, ritenendo la scelta non irragionevole considerata l’assai estesa discrezionalità del legislatore sul punto e l’assenza di effetti distorsivi sul piano della tutela. In linea con il concorde orientamento della giurisprudenza amministrativa, veniva ribadita la capacità e l’idoneità del voto numerico, attribuito in base a criteri predeterminati, a esprimere e sintetizzare il giudizio senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, visto che comunque è garantita la trasparenza del giudizio.
La necessità di un ripensamento
Ora però il Tar Lombardia sottolinea che «reiterati differimenti dell’entrata in vigore di una certa disciplina normativa appaiono di per sé costituzionalmente sospetti, specie se si considera che, via via con il passare del tempo, si possono attenuare le ragioni, di regola legate alla necessità di approntare una disciplina attuativa, che suggeriscono di rinviare l’efficacia di una riforma legislativa».








