Favoreggiamento della prostituzione: giuste le stesse pene dello sfruttamento
Respinti i dubbi di legittimità sulle pene da due a sei anni: va tutelata la dignità della persona vulnerabile. Non serve un'attenuante ad hoc
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I punti chiave
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Legittima la pena della reclusione da due a sei anni per il favoreggiamento della prostituzione, lo stesso tetto, previsto per il più grave sfruttamento. Nè va introdotta un'attenuante ad hoc per la lieve entità. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 34, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bologna, che sollevava dubbi su un'eventuale contrasto con la Carta del trattamento sanzionatorio previsto dalla legge per il delitto di favoreggiamento della prostituzione.
Stessa pena del più grave sfruttamento
Il giudice del rinvio, premesso che la condotta contestata agli imputati nel giudizio principale consisteva nell'aver favorito l'attività di prostituzione essenzialmente per aver accompagnato alcune donne nel luogo in cui veniva esercitata, sia pure con l'intento di proteggerle, aveva ravvisato la violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo eccessiva la pena della reclusione “da due a sei anni”, indicata dall'articolo 3, primo comma, numero 8), della legge numero 75 del 1958. Una norma che, peraltro, stabilisce la stessa pena anche per la fattispecie, ritenuta più grave, di sfruttamento della prostituzione. La richiesta alla Consulta era dunque di sostituire - per il solo delitto di favoreggiamento - il censurato trattamento sanzionatorio con una pena più lieve, individuata nella reclusione “fino a sei anni” o, in subordine, di introdurre un'attenuante per i casi di lieve entità.
La tutela della dignità della persona
Il giudice delle leggi ha rimarcato la posizione della giurisprudenza di legittimità, che ha rinvenuto nelle condotte in questione un'attitudine concretamente lesiva dei beni protetti dall'ordinamento attraverso l'incriminazione del favoreggiamento della prostituzione, strumentale, all'obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità della persona che, in una condizione di vulnerabilità, cade nel vortice della prostituzione.
La Corte ha sottolineato che le condotte che oggettivamente agevolino il compimento dello scambio sessuale a pagamento rientrano nel quadro, disegnato dal legislatore, di contrasto alla criminalità, rendendo discrezionale lo stabilire se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al riscontrato disvalore sociale, anche nel confronto tra le fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione. La latitudine della pena indicata dalla legge, è in ogni caso tale che consente al giudice di modulare e infliggere nel caso esaminato una sanzione proporzionata alla gravità della violazione commessa.
Niente attenuante ad hoc
Esclusa, secondo la Consulta, anche la necessità di introdurre, per il reato di favoreggiamento della prostituzione, un'attenuante per la lieve entità. L'ordinamento, infatti, mette già a disposizione del giudice penale altri strumenti, rimessi alla sua libera valutazione, che gli consentono di attenuare il trattamento sanzionatorio, come l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ed anche di ritenere che, in rapporto alle specifiche circostanze, secondo la proiezione “in concreto” del principio di offensività, la condotta in esame si riveli priva di ogni potenzialità lesiva.







