Corte costituzionale

Fine vita, necessario il sostegno vitale per rendere legittimo l’aiuto al suicidio

No alla possibilità di estendere la non punibilità anche per l'aiuto a morire a chi non è sottoposto a trattamenti di sostegno vitale. Ok alla legge Sardegna ma alcune norme sono in contrasto con la Carta

A member of medical staff wearing a personal protective equipment (PPE) walks in the Intensive Care Unit (ICU) for the novel coronavirus, COVID-19 cases, in the San Filippo Neri hospital in Rome, on October 30, 2020. - Italy's Prime Minister Giuseppe Conte tightened nationwide coronavirus restrictions after the country registered a record number of new cases, despite opposition from regional heads and street protests over curfews. ANSA/MASSIMO PERCOSSI ANSA

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Il requisito della necessità di trattamenti di sostegno vitale della persona che chiede di poter concludere la propria vita non crea una irragionevole disparità di trattamento tra pazienti affetti da patologie gravissime. La Corte di cassazione ha così dichiarato, con la sentenza 152 depositata oggi, che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale in materia di suicidio assistito sollevate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna e discusse davanti alla Corte costituzionale nell’udienza dello scorso 8 giugno.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Il Gip chiamato a decidere su Marco Cappato e altri due attivisti

A rivolgersi alla Consulta era stato il Gip di Bologna che deve decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura nel procedimento penale aperto nei confronti del tesoriere e attivista dell’associzione Luca Coscioni, Marco Cappato, e di altre due persone accusate di concorso nel reato di aiuto al suicidio per avere accompagnato in una struttura svizzera una donna, affetta da una forma avanzata di una patologia neurodegenerativa che aveva chiesto di essere aiutata a morire. Ad avviso del Gip, la richiesta di archiviazione non potrebbe, allo stato, essere accolta, perché la donna non era sottoposta a trattamenti di sostegno vitale e non si trovava, pertanto, nelle condizioni che, secondo la sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale, rendono non punibile l’aiuto prestato all’altrui suicidio.

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Il Gip ha chiesto alla Consulta di estendere la portata della sua precedente decisione, eliminando il requisito della sottoposizione del paziente a trattamenti di sostegno vitale ai fini dell’accesso al suicidio assistito, per eliminare, ad avviso del giudice remittente, un irragionevole discrimine tra malati che si trovano in situazioni analoghe.

Non c’è disparità di trattamento tra malati

Come già era accaduto con le sentenze numero 135 del 2024 e 66 del 2025, in cui era stata formulata in sostanza la medesima richiesta, la Corte costituzionale ha anzitutto escluso che il requisito della necessità di trattamenti di sostegno vitale della persona, che chiede di poter concludere la propria vita, crei un’irragionevole disparità di trattamento tra pazienti affetti da patologie gravissime.

Richiamando la propria pronuncia del 2024, la Corte ha sottolineato di non avere «riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile», ma di avere «soltanto ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge numero 219 del 2017 in conformità all’articolo 32, secondo comma, della Costituzione, di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza». «Una simile ratio» – ha ribadito sul punto la Corte – «non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure».

Al legislatore il compito di bilanciare gli interessi

La Corte ha inoltre insistito sulla necessità di bilanciare il principio personalista, la libertà personale e la libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico con il dovere dell’ordinamento di tutelare la vita. Ciò sia rispetto al rischio di condotte «abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza» sia rispetto al pericolo che si determini una «pressione sociale indiretta su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte». Questo bilanciamento, ha concluso la Corte, spetta in primo luogo al legislatore.

La legge della Regione Sardegna

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 148 sempre depositata oggi, ha salvato l'impianto della legge della Regione Sardegna numero 26 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, respingendo le censure dello Stato, ma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune sue disposizioni.

Come già ritenuto nella sentenza numero 204 del 2025 a proposito della legge della Regione Toscana numero 16 del 2025, impugnata dallo Stato con censure sostanzialmente analoghe, anche la legge regionale sarda riguarda la materia della tutela della salute, limitandosi a disciplinare l'attività delle aziende sanitarie locali.

Numerose sue disposizioni, spiega la Corte, hanno però illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale. Il giudice delle leggi ha dichiarato incostituzionale l'articolo 2, comma 1, in base al quale sono ammesse alle prestazioni e ai trattamenti previsti dalla legge regionale “le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale”.

La competenza esclusiva statale

La disposizione vìola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto, richiamando le pronunce in tema di aiuto al suicidio, “realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l'effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l'accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell'esimente all'articolo 580 del Codice penale così come individuata dalle sentenze di questa Corte”. La legislazione regionale, infatti, in relazione ai delicati bilanciamenti che attengono al suicidio medicalmente assistito, “non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per così dire “impossessandosi” dei principi ordinamentali individuati da questa Corte”, cristallizzandoli nelle proprie disposizioni.

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L'articolo 4 è stato dichiarato incostituzionale nelle specifiche previsioni che “fissano stringenti termini per lo svolgimento” del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito da parte della commissione multidisciplinare, previa acquisizione del parere del comitato etico territoriale.

La Corte ha ritenuto violata la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto tali sequenze di termini coinvolgono scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale.

L'importanza delle cure palliative

Inoltre, queste stringenti previsioni contrastano con i principi fondamentali desumibili dalla legge numero 219 del 2017, che invece valorizzano e promuovono la “cosiddetta alleanza terapeutica”, per cui, ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico dell'istanza del richiedente, deve essere “sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati”.

La sentenza ha peraltro anche ricordato il “diritto della persona ad essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, anche attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci'”.

Per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute della legislazione statale vigente, interpretati alla luce della giurisprudenza costituzionale, è stato dichiarato incostituzionale anche l'articolo 4, comma 12. Questa disposizione, riconoscendo alla persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito la possibilità di “decidere in ogni momento di sospendere o annullare l'erogazione del trattamento”, si rivela “del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito”, nel quale “non vi è propriamente alcuna “erogazione” di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell'ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un'assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte”.

L'autosomministrazione

Sono stati dichiarati incostituzionali anche l'articolo 5, in base al quale le aziende sanitarie regionali forniscono il supporto tecnico e farmacologico e l'assistenza medica per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato, e l'articolo 4, comma 10, diretto ad assicurare che tale procedura avvenga nel termine di sette giorni dalla richiesta.

Nel confermare quanto stabilito dalla sentenza numero 132 del 2025, la Corte ha ritenuto violata la competenza legislativa in materia di tutela della salute poiché con queste disposizioni la Regione non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio, ma “si è in realtà appropriata dei principi fondamentali, determinando un vulnus alla riserva, stabilita dall'articolo 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale della loro determinazione”.

Immuni da censure sono state invece ritenute le altre disposizioni contenute nella legge regionale. La Corte ha ritenuto che l'esercizio della competenza concorrente nella materia della tutela della salute non possa ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all'approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell'intero territorio nazionale, l'accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Infatti, nei limiti sopra precisati, i principi fondamentali della materia sono già desumibili dalla legislazione vigente, letta alla luce delle sentenze della Corte.

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