Fisco, evasori digitali (e non solo) sempre più sotto tiro con i dati delle criptovalute
Banche, gestori di portafogli e prestatori di servizi dovranno comunicare automaticamente le informazioni all’agenzia delle Entrate
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I punti chiave
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Dal 1° gennaio 2026, al via l’operazione trasparenza sui conti finanziari con asset digitali. Banche, gestori di portafogli e prestatori di servizi su criptoattività dovranno comunicare automaticamente all’agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative a conti con moneta elettronica, valute digitali delle banche centrali (Cbdc) e criptoattività oggetto di comunicazione, ossia quelle utilizzate per pagamenti o investimenti, escluse le valute digitali e la moneta elettronica pura. A fissare le regole è stato il ministero dell’Economia con un decreto firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti a fine anno e che di fatto modifica il vecchio decreto ministeriale del 2015 alla luce delle direttive Ue 2025/872, cosiddetta Dac 9 e 2023/2226 cosiddetta Dac 8, oltre all’addendum Ocse firmato il 20 novembre 2024.
Come cambiano le definizioni
Le novità introdotte dal nuovo decreto ministeriale intervengono da subito sulle definizioni chiave del quadro Common reporting standard (Crs), estendendo gli obblighi di due diligence fiscale e reporting a nuove entità e strumenti. A partire dall’entità di investimento che include dal 1° gennaio anche i gestori che negoziano o gestiscono criptoattività, sempre che il reddito lordo derivante alle attività di gestione e negoziazione delle criptoattività sia pari o superiore al 50% del reddito lordo dell’entità nel corso del minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso della quale l’entità è esistita. Ci sono poi le istituzioni di deposito che si riferiscono a ogni entità che accetta depositi nell’ambito della propria attività bancaria o similare e che detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca centrale a beneficio dei clienti.
Definizione puntuale di moneta elettronica
Il decreto fornisce anche una puntuale definizione di moneta elettronica. Si tratta in sostanza di tutti quei prodotti che rappresentano digitalmente un’unica moneta fiduciaria, ossia la moneta ufficiale di una giurisdizione emessa da una Banca centrale o dall’autorità monetaria designata, rappresentata da banconote o da monete fisiche. Non solo. È moneta elettronica anche il prodotto messo al ricevimento di fondi per effettuare pagamenti o tutti quei prodotti che rappresentano un credito nei confronti dell’emittente o ancora quei prodotti accettati in pagamento da soggetti diversi dall’emittente.
Reporting potenziato e compliance Ue
Il decreto firmato da Giorgetti, prevede, inoltre, un consistente aumento dei dati da trasmettere all’amministrazione finanziaria: si va dalle generalità alla residenza fiscale di titolari e alle autocertificazioni valide e i tipi di conto preesistenti o nuovi dal 2016 al 2026. È previsto, inoltre, l’obbligo di aggiornamento non solo annuale mentre sono escluse dall’invio le informazioni relative a duplicati per dati già inviati. Solo per i conti già esistenti alla data del 31 dicembre 2025, per gli anni di rendicontazione 2026 e 2027, le istituzioni italiane tenute alla comunicazione non dovranno inviare le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali una persona oggetto di comunicazione è un soggetto che esercita il controllo su un’entità o un detentore di una quota nel capitale di rischio di un’entità se le stesse istituzioni finanziarie non sono in possesso di queste informazioni.
Impatti per intermediari e risparmiatori
Banche e fintech dal 1° gennaio 2026 sono tenuti a rivedere i loro sistemi per il nuovo servizio di identificazione Ue gratuito e le procedure transitorie sulle autocertificazioni mancanti. Un dato che fa scattare un campanello d’allarme soprattutto negli operatori chiamati ad adottare le nuove regole sulla trasparenza digitale rafforzata soprattutto sui risparmiatori stranieri: per contrastare l’evasione transfrontaliera il governo, come prevede lo stesso decreto all’articolo 6, non dovrà sostenere nessun onere aggiuntivo, ribaltando però nuovi costi da adempimento e di compliance sugli operatori privati.







