Gas, il nuovo regolamento Ue mette a rischio gli approvvigionamenti
Previsti vari obblighi per gli operatori del settore con potenziali ripercussioni sulle rinegoziazioni e sulle sottoscrizioni di nuovi contratti di importazione gas
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Il regolamento Ue sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia e la sua disciplina sanzionatoria mettono a rischio la sicurezza degli approvvigionamenti gas italiani. La discussione, tra gli addetti ai lavori, è aperta e le preoccupazioni sono ovviamente maggiori per un Paese come il nostro, in cui le importazioni di gas hanno un peso rilevante.
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Il regolamento UE 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia (gas naturale, petrolio e carbone) e che modifica il regolamento precedente entrato in vigore il 4 agosto 2024, stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell’energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini periodiche di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, obblighi di riparazione, nonché limiti al venting e flaring (rispettivamente pratiche di sfiato e combustione in torcia).
Obblighi ed eventuali sanzioni per gli importatori
Per chi prevede obblighi il regolamento? Innanzitutto, per il settore dell’energia Ue e dunque per gli operatori che gestiscono i suoi vari ambiti: la ricerca e coltivazione di petrolio e gas fossile; i pozzi inattivi; il trasporto e la distribuzione del gas naturale; lo stoccaggio sotterraneo e le operazioni nei terminali di rigassificazione e negli impianti del Gnl. Anche gli importatori, relativamente all’energia immessa sul mercato Ue (import da Paesi extra Ue), devono limitare l’impronta emissiva nei paesi esportatori di combustibili fossili.
Va anche rilevato che l’implementazione del Regolamento richiede una traslazione nel quadro normativo esistente per la nomina delle Autorità Competenti, incaricate di vigilare sull’applicazione del Regolamento stesso e di effettuare le ispezioni, nonché la definizione della disciplina delle sanzioni – che possano arrivare fino al 20% del fatturato annuo dell’anno precedente – per garantire l’applicazione degli obblighi introdotti e che coinvolgono, oltre ai gestori delle infrastrutture localizzate sul territorio europeo, anche i soggetti importatori. Soggetti obbligati ad importare da produttori che certificano la loro compliance a quanto previsto dal Regolamento per le attività di produzione di petrolio, gas naturale e carbone.
Proprio quest’ultimo è un elemento particolarmente critico: posto che la maggior parte delle emissioni di metano legate all’energia consumata nell’UE avviene infatti al di fuori del territorio dell’Unione, il Regolamento prevede per gli importatori obblighi di vario genere. Tra cui relazioni periodiche contenenti attività di misura, reporting, verifica e mitigazione delle emissioni di metano; dimostrare che per determinati contratti l’intensità di metano dovrà essere inferiore ai valori massimi che saranno stabiliti dalla Commissione Europea.


