Obiettivi Pnrr

Giustizia, incentivi aggiuntivi ai magistrati applicati da remoto

Nuova indennità per chi migliora i target di 100 cause smaltite

di Giovanni Negri

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Incentivi un po’ più robusti, misure per i fuori ruolo, stralcio dei procedimenti con consulenze preventive dal catalogo di quelli da conteggiare per il raggiungimento degli obiettivi Pnrr. Nello schema di decreto legge trovano posto anche interventi sul fronte della giustizia. L’obiettivo è di cercare di avvicinare il più possibile quell’obiettivo, ormai considerato piuttosto irrealistico, di una riduzione del 40%, a giugno 2026 e rispetto al 31 dicembre 2019, dei tempi di trattazione di tutte le controversie civili.

Così si prevede che i magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo applicati alle sezioni della Cassazione per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile hanno diritto a un’indennità in misura corrispondente al triplo di quella mensile prevista dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 133 del 1998, corrisposta al termine del periodo di applicazione (circa 12.000 euro lordi).

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Magistrati da remoto

Si permette poi anche ai magistrati collocati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale di partecipare all’interpello indetto dal Csm indirizzato a raccogliere le domande di applicazione a distanza. Il decreto interviene poi per prevedere la possibilità per il magistrato applicato da remoto che ha definito sia i primi cinquanta che i secondi cinquanta procedimenti a lui assegnati di essere assegnatario, dopo manifestazione di disponibilità, di ulteriori cinquanta procedimenti, da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026, stabilendo inoltre, che gli venga corrisposta un’ulteriore indennità dall’importo analogo, 12.000 euro mensili, a condizione che abbia definito, entro il termine dell’applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili a lui assegnati.

Gli altri interventi

Le disposizioni sulla giustizia intervengono anche in materia di accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite, dettagliando un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo. La disciplina della sospensione riprende quella introdotta all’articolo 445-bis del Codice dal decreto legge 117 del 2025 ed è anch’essa giustificata dall’assenza di attività giurisdizionale in attesa dello svolgimento della consulenza.

Considerare questi procedimenti come pendenti durante lo svolgimento dell’attività del consulente determina, si osserva, «una inesatta rappresentazione dei tempi del processo, posto che successivamente al conferimento dell’incarico al Ctu non è più prevista alcuna attività giudiziaria. L’intervento è connotato da necessità ed urgenza in quanto la pendenza di tali procedimenti è ingiustificatamente computata, pur in assenza di attività giudiziaria, al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi Pnrr, compromettendone pertanto il conseguimento».

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