Greenwashing, la Ue cambia le regole: sostenibilità dei prodotti sempre da dimostrare
Operative dal 27 settembre le nuove regole Ue sulle pratiche commerciali scorrette: per dire di essere «green» lo si dovrà dimostrare
4' di lettura
4' di lettura
Dire che un prodotto è «green», «ecologico» o «carbon neutral» non basterà più. Per poter comunicare la propria sostenibilità le aziende dovranno dimostrare che utilizzano metodi solidi, scientificamente fondati e verificabili. In poche parole, per dire di essere eco-friendly bisognerà esserlo davvero e poterlo dimostrare.
Chiedilo al Sole
Le nuove regole volute da Bruxelles non dovrebbero essere una novità per le imprese: la direttiva Ue 2024/825 contro il greenwashing - già nota agli addetti ai lavori - prevedeva fin dall’inizio l’applicazione della norma a partire dal 27 settembre 2026. In Italia il recepimento è arrivato sull’orlo della scadenza, a marzo di quest’anno, con il Dlgs 30/2026. Da allora, le associazioni di categoria hanno invitato i soggetti coinvolti ad adeguarsi il prima possibile per evitare di arrivare impreparati.
Cosa impone la direttiva
Ma cosa cambierà concretamente? Viene innanzitutto definita una vera e propria «black list» di pratiche commerciali considerate sempre scorrette e di conseguenza vietate, tra cui:
- l’utilizzo di claim generici di sostenibilità senza essere in grado di dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Non si potrà, per esempio, presentare come genericamente sostenibile un intero prodotto quando il beneficio ambientale dichiarato riguarda soltanto una sua componente, come l’impiego di materiale riciclato in una singola parte;
- l’utilizzo di marchi autocertificati o autodichiarati dall’azienda. Non si potrà esibire sul prodotto un’etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione terzo e indipendente o non sia stata istituita da autorità pubbliche;
- dichiarare che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di CO₂ ( “carbon neutral”, “zero emissioni”, “impronta CO₂ ridotta”) basandosi sulla compensazione dei gas serra tramite crediti di carbonio al di fuori della catena del valore del prodotto;
- presentare come tratto distintivo del prodotto delle caratteristiche che la legge impone già per tutti i prodotti di quella determinata categoria sul mercato dell’Unione.
In questo modo, l’Ue punta a garantire una concorrenza leale nei confronti di quelle aziende che investono concretamente nel miglioramento dei propri processi produttivi, e a permettere al consumatore di fare scelte consapevoli, identificando i prodotti con un reale impatto positivo sull’ambiente.
I casi di incertezza
Rimangono però alcune pratiche che, a detta della stessa normativa, andranno valutate “caso per caso” dalla Corte di giustizia. Per esempio, nell’eventualità di claim come «questa confezione contiene il 50% di plastica riciclata»: non è vietato, ma bisogna verificare se è vero, dimostrabile, sufficientemente preciso e se il modo in cui viene presentato non induce il consumatore in errore. Lo stesso vale per immagini, colori, simboli e presentazione grafica.







