Tutela del consumatore

Greenwashing, la Ue cambia le regole: sostenibilità dei prodotti sempre da dimostrare

Operative dal 27 settembre le nuove regole Ue sulle pratiche commerciali scorrette: per dire di essere «green» lo si dovrà dimostrare

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Dire che un prodotto è «green», «ecologico» o «carbon neutral» non basterà più. Per poter comunicare la propria sostenibilità le aziende dovranno dimostrare che utilizzano metodi solidi, scientificamente fondati e verificabili. In poche parole, per dire di essere eco-friendly bisognerà esserlo davvero e poterlo dimostrare.

Domande di approfondimento generate da 24Ore AI

Le nuove regole volute da Bruxelles non dovrebbero essere una novità per le imprese: la direttiva Ue 2024/825 contro il greenwashing - già nota agli addetti ai lavori - prevedeva fin dall’inizio l’applicazione della norma a partire dal 27 settembre 2026. In Italia il recepimento è arrivato sull’orlo della scadenza, a marzo di quest’anno, con il Dlgs 30/2026. Da allora, le associazioni di categoria hanno invitato i soggetti coinvolti ad adeguarsi il prima possibile per evitare di arrivare impreparati.

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Cosa impone la direttiva

Ma cosa cambierà concretamente? Viene innanzitutto definita una vera e propria «black list» di pratiche commerciali considerate sempre scorrette e di conseguenza vietate, tra cui:

  • l’utilizzo di claim generici di sostenibilità senza essere in grado di dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Non si potrà, per esempio, presentare come genericamente sostenibile un intero prodotto quando il beneficio ambientale dichiarato riguarda soltanto una sua componente, come l’impiego di materiale riciclato in una singola parte;
  • l’utilizzo di marchi autocertificati o autodichiarati dall’azienda. Non si potrà esibire sul prodotto un’etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione terzo e indipendente o non sia stata istituita da autorità pubbliche;
  • dichiarare che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di CO₂ ( “carbon neutral”, “zero emissioni”, “impronta CO₂ ridotta”) basandosi sulla compensazione dei gas serra tramite crediti di carbonio al di fuori della catena del valore del prodotto;
  • presentare come tratto distintivo del prodotto delle caratteristiche che la legge impone già per tutti i prodotti di quella determinata categoria sul mercato dell’Unione.

In questo modo, l’Ue punta a garantire una concorrenza leale nei confronti di quelle aziende che investono concretamente nel miglioramento dei propri processi produttivi, e a permettere al consumatore di fare scelte consapevoli, identificando i prodotti con un reale impatto positivo sull’ambiente.

I casi di incertezza

Rimangono però alcune pratiche che, a detta della stessa normativa, andranno valutate “caso per caso” dalla Corte di giustizia. Per esempio, nell’eventualità di claim come «questa confezione contiene il 50% di plastica riciclata»: non è vietato, ma bisogna verificare se è vero, dimostrabile, sufficientemente preciso e se il modo in cui viene presentato non induce il consumatore in errore. Lo stesso vale per immagini, colori, simboli e presentazione grafica.

Non si tratta di un confine banale: le nuove regole riguardano tutta la comunicazione del prodotto - inteso come bene o servizio - dalla confezione, alla pubblicità sui diversi media, fino alla presentazione sullo scaffale. Le sanzioni previste dal Codice del consumo possono arrivare fino a 10 milioni di euro, ma come sottolineato dalla circolare 14/2026 di Assonime, i rischi potrebbero derivare anche da «possibili azioni risarcitorie individuali e collettive, contenziosi concorrenziali e rilevanti danni reputazionali».

Lo stock esistente

Da qui, l’interesse delle imprese a muoversi preventivamente. Per ridurre i margini di incertezza, a giugno la Commissione Ue ha pubblicato una serie di Faq per chiarire l’applicazione concreta della direttiva. Contestualmente, il Consumer Protection Cooperation Network (Cpc), la rete europea delle autorità nazionali di tutela dei consumatori, ha delineato una linea d’azione comune per gestire le vecchie scorte. È questo infatti il nodo più critico per le aziende: confezioni fabbricate, ordinate, distribuite o già sugli scaffali, che vanno adeguate prima del 27 settembre.

«I tempi di rotazione e di commercializzazione dei prodotti, i cicli di produzione del packaging e l’articolazione delle filiere possono rendere complesso un adeguamento in tempi brevi e determinare oneri significativi - spiegano da Confindustria -. In alcuni casi, un’applicazione troppo rigida potrebbe comportare il ritiro o la distruzione di prodotti o imballaggi ancora utilizzabili, con conseguenze economiche e ambientali non coerenti con gli obiettivi della disciplina».

Le posizioni delle autorità, così come le prime indicazioni arrivate dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), vedono comunque un approccio graduale e proporzionato nella prima fase di applicazione. Nella valutazione potranno pesare i volumi delle scorte, i cicli di produzione del packaging, ordini già effettuati, dipendenze nella supply chain, durata commerciale del prodotto e fattibilità tecnica delle correzioni. Verranno inoltre considerate le dimensioni e risorse dell’impresa e gli sforzi concretamente compiuti in buona fede.

L’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato), chiamata a esercitare i controlli, ha ricordato che in Italia esiste già una casistica significativa sui green claim e che l’applicazione delle nuove disposizioni è destinata ad alimentare ulteriormente la giurisprudenza, soprattutto nell’interpretazione delle clausole generali.

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Gli impatti collaterali

La normativa non si limita al clima, ma parla di sostenibilità in senso generale, estendendosi sia agli aspetti ambientali che a quelli sociali. Una caratteristica, quest’ultima, che impatta direttamente gli enti non profit. «Quando gli enti del Terzo settore distribuiscono dei prodotti, sia che lo facciano per conto loro, sia che lo facciano tramite un’azienda, devono essere precisi - spiega Carlo Mazzini, esperto di legislazione degli enti non profit. Si dovrà far attenzione anche alle scritture contrattuali: se l’azienda con cui collaboro non rispetta questa normativa, l’accordo salta, perché la ricaduta in termini di immagine ricade anche sugli Ets»

C’è poi il tema dei fornitori: sebbene la direttiva si rivolga formalmente alle comunicazioni commerciali dirette ai consumatori (B2C) e non regoli in via diretta i rapporti tra imprese (B2B), di fatto coinvolge anche l’intera catena di fornitura. Spetta infatti all’azienda che crea il claim di sostenibilità richiedere e raccogliere dai propri fornitori a monte tutte le certificazioni, le analisi di ciclo di vita (LCA) e i dati tecnici che dimostrino la veridicità di quanto dichiarato.

Inoltre, le informazioni riguardanti le caratteristiche sociali di un prodotto (come condizioni di lavoro e sicurezza, equità salariale, rispetto dei diritti umani e benessere animale) devono essere veritiere e riferite all’intero ciclo di vita e a tutta la catena del valore.

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