Il nuovo Codice Etico di ICOM manda in soffitta il museo universale: ora è partecipato
Si temeva un “Kyoto-bis”, ma dopo il rinvio del voto di Dubai, una larga maggioranza ha approvato, a Parigi, un nuovo testo: ecco le parole chiave. Assente il riferimento alle normative
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I punti chiave
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Il 25 giugno 2026 a Parigi i Comitati nazionali e internazionali dell’International Council of Museums (ICOM), titolari del diritto di voto, sono stati chiamati a esprimere un giudizio su quella che l’Executive Board ha continuato a definire, fino all’ultimo momento, una «revisione» del Codice Etico per i Musei del 2004. La proposta è stata approvata nella tarda mattinata di giovedì con l’85,9% dei voti favorevoli, a fronte del 10,58% di voti contrari e del 3,52% di astensioni (540 votanti per più di 60 mila associati). Nonostante i timori, che avevano condotto a posticipare il voto, l’ampia maggioranza registrata testimonia una significativa convergenza all’interno dell’organizzazione attorno a una nuova concezione di museo, nella quale la centralità delle collezioni viene affiancata, sul piano dei principi, da quella delle comunità, segnando un riequilibrio del paradigma museologico.
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La struttura: presenze e assenze
Il Codice del 2026 abbandona la struttura fondata sugli otto principi del testo del 2004, sostituendola «con cinque principi identificati da lettere - spiega Sally Yerkovich, a capo della «revisione» - con l’intento di evitare eventuali interpretazioni gerarchiche». I nuovi principi «circolari» sono: S (Society), «I musei sono al servizio della società»; P (Professionalism), «I musei operano e comunicano con competenza, conoscenza e standard professionali»; E (Education), «I musei offrono esperienze diversificate per la condivisione della conoscenza e la riflessione»; C (Collections), «I musei ricercano, collezionano e conservano»; e G (Governance), «I musei sono enti permanenti e senza scopo di lucro».
La novità più significativa è tuttavia un’assenza. Scompare, infatti, il precedente Principio VII, «Museums operate in a legal manner», che imponeva ai musei di operare nel rispetto della normativa nazionale, regionale e internazionale applicabile e di conformare la propria condotta etica ai principi espressi dagli strumenti giuridici internazionali rilevanti in materia di patrimonio culturale, comprese le convenzioni non ancora ratificate dallo Stato in cui i musei erano situati. Sebbene il Preambolo affermi, sia pure in modo poco lineare – separando inspiegabilmente il riferimento alle convenzioni internazionali da quello al diritto internazionale – che il diritto costituisce «the baseline for action by museums and museum professionals», tale richiamo rimane sostanzialmente programmatico. Nello stesso paragrafo si precisa, infatti, che «a list of these frameworks, including international conventions, resolutions and declarations, accompanies this Code». Il riferimento è alle cosiddette Legal Guidelines, che, tuttavia, non sono state ancora approvate.
La discontinuità tra etica e diritto
La scelta di operare una netta separazione tra etica e diritto costituisce uno degli elementi di maggiore discontinuità del nuovo Codice rispetto al quadro giuridico vigente. Essa sembra riflettere la volontà dei redattori di emancipare il Codice da un framework legislativo ritenuto, probabilmente, incapace di offrire risposte adeguate alle esigenze dei musei cui il documento si rivolge. Come emerge chiaramente dal Preambolo, il nuovo Codice non si presenta tanto come il risultato di una maturata consapevolezza del ruolo sociale del museo, quanto piuttosto come l’espressione di una sorta di autocritica istituzionale. Il testo è attraversato dalla consapevolezza dell’inadeguata comprensione delle implicazioni delle nuove tecnologie, alle quali i cinque principi «circolari» dedicano soltanto riferimenti marginali; della tardiva attenzione verso le istanze della sostenibilità, richiamate in maniera episodica; e della mancata piena consapevolezza dell’eredità del colonialismo, delle rinnovate spinte neocolonialiste e della persistenza delle asimmetrie di potere. In questa prospettiva, il contesto valoriale entro cui si colloca il nuovo Codice appare dominato da una sorta di grande mea culpa.
Una revisione o un nuovo strumento?
Un profilo preliminare, ma essenziale, riguarda la natura giuridica del procedimento che ha condotto all’adozione del nuovo Codice Etico dell’ICOM. Nel 2019, in occasione della 25ª Conferenza Generale di Kyoto, ETHCOM ha ricevuto mandato di procedere a una review e, ove necessario, a una revision del Codice del 2004. ETHCOM ritenne che fosse necessaria una vera e propria revisione del testo, dando avvio però ai lavori per un nuovo codice. Tale qualificazione appare tuttavia problematica. Sotto il profilo giuridico, una revisione implica la permanenza dell’identità del testo originario, limitandosi a modificarne alcune disposizioni; l’adozione di un nuovo Codice, invece, presuppone la sostituzione integrale di quello precedente, la sua formale abrogazione e uno specifico mandato conferito all’organo incaricato della nuova redazione. La questione non è meramente terminologica. Se il testo approvato nel 2026 costituisce, come sembra, un nuovo Codice e non una revisione di quello del 2004, si pone un problema di legittimazione del procedimento seguito e di validità dell’atto finale. ETHCOM avrebbe potuto operare oltre il mandato ricevuto se il voto finale degli aventi diritto non avesse ratificato il procedimento e l’atto ex post. Nonostante ciò, fino alla votazione finale, l’operazione è stata presentata come l’adozione di un “Codice Etico rivisto».








