Immigrazione, per la Cassazione occorre equilibrio tra sicurezza e accoglienza
Le ragioni di solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le norme. Nel dopo Cutro restano valide le garanzie della Cedu e della Carta dei diritti fondamentali
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«Le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un’adeguata accoglienza e integrazione degli stranieri». Il passaggio della Cassazione (sentenza 29593/2025) dà conto della complessità del compito di trovare un punto di equilibrio tra le recenti normative - che hanno stretto le maglie per ottenere o mantenere un permesso d’ingresso per gli stranieri, che si tratti di richiedenti asilo, di rifugiati o di migranti economici - e il rispetto dei diritti umani. Una “quadra” che la giurisprudenza di legittimità cerca.
Protezione speciale
Proprio la sentenza 29593/2025 si è occupata dei migranti in posizione irregolare che invocano la tutela della vita privata e familiare, prevista dal Testo unico immigrazione, il cui riferimento è stato eliminato dal cosiddetto «decreto Cutro» (decreto legge 20/2023). Per i giudici di legittimità le garanzie restano. Ad assicurarle è proprio il Testo unico sull’immigrazione che, con l’articolo 19, rimanda agli obblighi «costituzionali e internazionali». Fonti sovraordinate e vincolanti, come l’articolo 8 della Cedu e l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che continuano a garantire il rispetto della vita privata e familiare. La protezione speciale - ha precisato la Suprema corte con le ordinanze 5084/2025 e 6775/2025 - va assicurata a un immigrato anche se non ha familiari stretti in Italia, se è ben inserito, parla italiano e partecipa alla comunità. Anche il requisito del lavoro (ordinanza 27453/2023) può diventare meno stringente tenendo conto dei problemi, da affrontare politicamente, come quello dei rapporti precari, del lavoro “nero” e del contesto di “vulnerabilità” in cui si trova chi è costretto ad accettare impieghi occasionali, sottopagati e con sistemazioni abitative precarie.
In questi casi non è agevole riscontrare un’effettiva integrazione. E allora sarà ammissibile la protezione anche «con un grado di integrazione del richiedente in Italia, proporzionalmente minore». Elementi che spetta al giudice accertare. Nessun automatismo sui rimpatri, anche se c’è una condanna con pena patteggiata (sentenza 20088/2025) il giudice dovrà valutare la pericolosità sociale e attuale dello straniero, che comunque non può sentirsi al riparo dall’espulsione, se ha commesso dei reati gravi, solo perché è coniugato con un cittadino italiano.
Soccorso in mare e sbarchi
I giudici di legittimità (ordinanza delle Sezioni unite 5992/2025) sul caso della nave “Diciotti” hanno affrontato il tema del soccorso in mare e del trattenimento a bordo dei migranti. Nell’affermare il diritto al risarcimento per il mancato sbarco, hanno ricordato che l’obbligo del soccorso in mare è alla base delle principali convenzioni internazionali e prevale sulle norme e gli accordi bilaterali, finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare. Gli stati membri sono tenuti a garantire l’assistenza a chi si trova in pericolo in mare, fornendo le prime cure e trasferendo le persone in un luogo sicuro. Lo Stato responsabile del soccorso, che non è necessariamente quello di bandiera, deve organizzare lo sbarco «nel più breve tempo possibile».
I giudici hanno dunque escluso che la negata autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in zona «Search and Rescue» (Sar) potesse rappresentare un atto politico. Si trattava, infatti, di un’azione amministrativa da svolgere nel perimetro della Costituzione e delle norme interne e sovranazionali che impongono il rispetto dei diritti umani fondamentali.







