I dati del ministero della Giustizia

In aumento i rimborsi delle spese legali per chi è assolto

Il bilancio dei primi quattro anni di applicazione della norma segnala la crescita di domande e importi liquidati

di Giovanni Negri

GIUSTIZIA TRIBUNALE PROCESSO GIUDICE MARTELLETTO

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Sono 2.111 le domande di rimborso delle spese legali, presentate da imputati assolti in via definitiva e accolte negli ultimi tre anni, per un importo complessivo di circa 12 milioni. Dati che sono stati forniti dal ministero della Giustizia alla camera, rispondendo in commissione Giustizia a un’interrogazione presentata da Enrico Costa (Forza Italia) .

Il bilancio

Le domande sono in crescita, come conferma l’analisi di tutti gli anni di applicazione della nuova misura a sostegno della presunzione di innocenza. Se infatti, nel primo anno di attuazione, nell’esercizio finanziario 2022, su 362 istanze presentate ne sono state ammesse al rimborso 183, con liquidazione della somma complessiva di 950.948 euro, nel 2025 su 919 richieste presentate 767 sono state quelle accolte, per 4.436.190 euro. Per quest’anno, sinora, sono state ammesse 29 domande con liquidazione dell’importo complessivo di 252.652 euro.

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L’istituzione

A istituire il Fondo per rimborsare le spese legali degli imputati assolti è stato un emendamento dello stesso Costa alla legge di Bilancio per il 2021 (legge 178/2020); solo a fine 2021, con decreto del 21 dicembre, del ministero della Giustizia di concerto con il Mef, sono stati definiti i criteri e le modalità dell’erogazione del rimborso.

Le condizioni

Centrali le categorie di inclusione ed esclusione legate alle formule di proscioglimento: così possono accedere al rimborso i destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato», escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta per effetto di depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione.

Escluso invece chi, pur essendo stato assolto per alcuni capi di imputazione, è stato condannato per altri; chi è stato oggetto di sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia; chi ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato; chi ha ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite; chi ha già diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui è dipendente.

L’importo

Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500,00 euro, ed è liquidato in unica soluzione entro l’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

La procedura

Il richiedente, ossia l’imputato stesso, può presentare domanda di accesso al fondo attraverso piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it con le credenziali Spid di livello due. Nel caso di imputati minorenni o incapaci, l’istanza può essere presentata dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale. Nel caso di decesso dell’imputato, la richiesta può essere presentata dall’erede e, in caso di pluralità di eredi, da uno degli eredi nell’interesse di tutti.

I requisiti

Tra gli elementi da indicare ci sono, tra gli altri:

  • la durata del processo definito con la sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui sentenza di assoluzione è diventata definitiva;
  • l’importo di cui si chiede il rimborso, che dovrà essere stato versato al professionista legale con bonifico, dopo emissione della parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine.

I cambiamenti

Ed è proprio della certificazione del Coa che Costa chiede la soppressione, tenuto conto che lo stesso ministero sottolinea nella sua risposta come molte domande sono state respinte proprio per l’impossibilità per gli interessati di presentare in tempo utile il parere di congruità.

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