Iva non dovuta a Trieste, indipendentisti bocciati
Confermato il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario
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I punti chiave
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Si è chiusa in Cassazione, con la conferma del difetto assoluto di giurisdizione da parte del giudice ordinario e la condanna dei (numerosi) ricorrenti a pagare 8mila euro di spese del giudizio, la causa portata avanti dall’International provisional representative of free territory of Trieste contro la Presidenza del Consiglio dei ministri (ma anche le Entrate, il Mef e le Dogane) per accertare che l’ordinamento italiano vigente non consente di applicare l’Iva sull’ex Territorio libero costituito al termine della Seconda guerra mondiale dal 1947 al 1954. La decisione fa seguito a quella presa su tema analogo e nei confronti degli stessi ricorrenti dalle Sezioni Unite con la sentenza 8600/2022.
Chiedilo al Sole
La vicenda
Con l’ordinanza 23624 di ieri i giudici di legittimità, dopo aver respinto otto dei nove profili di critica illustrati dai legali dell’organismo costituitosi nel 2015, in quanto «del tutto estranei al contenuto della decisione impugnata», si è concentrata solo sul primo, secondo cui oggetto di contestazione non è il diritto del Governo italiano all’esercizio dei poteri sovrani in quello che i ricorrenti definiscono l’attuale Free Territory of Trieste, ma la pretesa di esercitarli a titolo diverso dal sub-mandato di amministrazione civile provvisoria conferitogli fiduciariamente dai Governi statunitense e britannico, già amministratori del territorio. In questo contesto è stato sostenuto che l’imposizione dell’Iva sarebbe illegittima perché in violazioni di obblighi internazionali.
In questo contesto, secondo la Cassazione, quello che in buona sostanza viene chiesto sarebbe «un sindacato sull’assetto dei confini territoriali dello Stato italiano, per farne discendere la constatazione dell’illegittimità in via generalizzata di un’imposizione tributaria su un ambito territoriale su cui la Repubblica italiana non avrebbe - in tesi - piena sovranità. E rispetto a una siffatta domanda, volta a negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio - conclude la Corte - deve essere ribadito il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario».







