L’autotutela successiva al ricorso non evita la condanna alle spese
Per la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania resta applicabile il principio della soccombenza virtuale
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La cessazione della materia del contendere conseguente all’annullamento in autotutela dell’atto impugnato non comporta, automaticamente, la compensazione delle spese processuali.
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Anche quando l’amministrazione riconosce l’errore e provvede a eliminare la pretesa prima della propria costituzione in giudizio, resta applicabile il principio della soccombenza virtuale qualora il contribuente sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere tutela.
È questo il principio ribadito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza 2494/2026.
Il caso
La controversia trae origine da un invito al pagamento e dal successivo atto di irrogazione delle sanzioni notificati a una società per il recupero del contributo unificato relativo a un giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione.
L’Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva emesso gli atti sulla base di una nota di recupero proveniente dalla Cancelleria della Suprema Corte, agendo, secondo la propria linea difensiva, quale mero esecutore delle indicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 208 del Dpr 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).







