Cassazione

La banca risarcisce il fallimento se non blocca il conto con le operazioni anomale

Ipotizzabile una responsabilità anche verso il cliente nel caso di violazione delle norme antiriciclaggio

di Patrizia Maciocchi

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Risarcisce il fallimento la banca che non rispetta gli obblighi antiriciclaggio e non ferma i movimenti anomali dei soci relativi alla raccolta sul risparmio. La Cassazione (sentenza 13945/2026) accoglie il ricorso del curatore di una Srl contro la banca presso la quale erano i conti di soci, amministratori e della compagine. Il ricorrente denunciava il comportamento dell’istituto di credito che, nonostante le anomalie delle operazioni messe in atto dai soci per quattro anni, aveva proseguito il rapporto senza segnalarle alle autorità di vigilanza né interromperle, violando la normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007).

La vicenda

Per la difesa del fallimento si era consentito un uso dei servizi bancari per importi ingentissimi a sostenendo l’illecita raccolta da parte dei soci in danno della società e dei suoi creditori. Soci che erano stati sottoposti a misure restrittive della libertà personale, poi portati in giudizio per abusiva raccolta del risparmio, bancarotta e false comunicazioni sociali - aggravate dal grave danno economico - definito con il patteggiamento.

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La Corte d’Appello aveva però respinto il ricorso, confermando la sentenza di primo grado, ritenendo idoneo, come aveva fatto il consulente del Pm, il modello 231 di compliance alla normativa antiriciclaggio, adottato dalla banca. Mancava, dunque, la prova del nesso causale dell’esistenza dei sintomi di operazioni sospette tali da determinare l’obbligo - comunque di natura pubblicistica e privo di rilevanza contrattuale - di cessare i rapporti coi soci o far insorgere il dovere, per correttezza e buona fede, di tutelare gli interessi della società correntista.

La posizione della Cassazione

La Cassazione - che nel 2025, con un’ordinanza interlocutoria aveva rimesso la causa alla pubblica discussione per la rilevanza della questione e l’assenza di precedenti specifici sul tema - accoglie il ricorso. E lo fa rimproverando alla Corte di merito di non aver dato un peso alle prove che la difesa del fallimento aveva prodotto in merito all’attività di illecita raccolta di risparmio e al danno ingentissimo prodotto alla compagine, trasformata da Spa in Srl, e ai creditori che avevano confidato di aderire a un prestito obbligazionario a favore della società.

La Suprema corte chiarisce che, di regola, la violazione degli obblighi antiriciclaggio da parte della banca non è di per sé fonte automatica di responsabilità civile verso il cliente o terzi, né contrattuale né extracontrattuale. Tuttavia la normativa di settore «ponendo obblighi di comportamento in capo alle banche - si legge nella sentenza - non esclude in astratto che le regole antiriciclaggio assumano rilievo nei rapporti tra privati, quando si innestano nel contenuto del rapporto contrattuale bancario concretizzando i doveri di correttezza, buona fede e protezione». E, quindi, che il loro inadempimento si traduca in una condotta colposamente agevolatrice di operazioni illecite o dannose.

Un aspetto che riguarda il caso esaminato, in cui si prospetta la responsabilità della banca per non aver segnalato o interrotto il rapporto, malgrado evidenti operazioni sospette. E questo a prescindere dai mancati rilievi da parte degli organismi di vigilanza del settore. Ha sbagliato la Corte d’Appello - alla quale si rinvia per un nuovo giudizio - anche a valutare il modello 231 predisposto dalla banca. Modello considerato idoneo dal consulente del Pm. Ma dimostratosi nei fatti inefficace.

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