La chance dell’AI per l’efficienza ma i risultati vanno verificati
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L’impiego dell’intelligenza artificiale può contribuire a rendere più efficiente l’attività professionale. Tanto che l’utilizzo dei software è ormai diffuso negli studi, soprattutto per le attività strumentali all’esercizio della professione.
Del resto, sono le stesse norme a disporre che i sistemi di Ai possano essere utilizzati dai professionisti per le attività strumentali e di supporto, ma si precisa che il lavoro intellettuale deve restare prevalente. In particolare, occorre porre attenzione alla verifica dei risultati delle interrogazioni, come testimoniano le pronunce dei giudici, che sono intervenuti più volte a richiamare e a sanzionare gli avvocati per l’utilizzo non controllato dei software.
Una delle prime pronunce è arrivata poco più di un anno fa dal Tribunale di Firenze che, con l’ordinanza 945 del 14 marzo 2025, ha deciso un caso in cui, nella comparsa di costituzione, erano state indicate sentenze inesistenti o che avevano un contenuto diverso rispetto a quello riportato nell’atto. Il difensore aveva spiegato che si trattava di riferimenti individuati da una sua collaboratrice che per la ricerca giurisprudenziale aveva utilizzato Chatgpt, fatto di cui lui non era a conoscenza. Il Tribunale ha affermato il «disvalore» dell’omessa verifica dell’esistenza delle sentenze suggerite dall’Ai, ma ha escluso la condanna per responsabilità aggravata, prevista dall’articolo 96 del Codice di procedura civile. Questo perché nel caso specifico le sentenze inesistenti erano citate a conferma della linea difensiva e non erano finalizzate a resistere in giudizio con malafede.
Il Tribunale di Torino, con la sentenza 2120 del 16 settembre 2025, ha invece sanzionato la presentazione di un ricorso, redatto con il supporto dell’intelligenza artificiale, costituito da «un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti»; un comportamento che, secondo il Tribunale, configura la malafede o almeno la colpa grave, tanto da portare il giudice a condannare il ricorrente a pagare una somma ai convenuti (in base all’articolo 96, comma 3, del Codice di procedura civile) e alla Cassa delle ammende (articolo 96, comma 4).
Nei mesi scorsi altri giudici sono arrivati a pronunciare le stesse condanne per vicende simili. Il Tribunale di Verona (sentenza del 10 febbraio 2026) si è ritrovato a esaminare un’opposizione al precetto (manifestamente infondata) in cui compariva questa frase: «Se vuoi posso proseguire con l’inserimento di questa parte in un atto completo (...). Fammi sapere». Segno evidente – scrive il Tribunale – del ricorso «non sufficientemente controllato» all’Ai. Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza 338 del 20 febbraio 2026, ha respinto una domanda risarcitoria sostenuta da citazioni di sentenze inesistenti. E il Tribunale di Mantova, con la sentenza del 24 marzo 2026, ha respinto le domande presentate dall’attore con una memoria che conteneva massime attribuite a pronunce di Cassazione che però trattavano di temi «completamente estranei» alla controversia.

