Corte costituzionale

La Consulta argina la discrezionalità sui diritti dei bambini

Per gli addetti ai lavori è stata messa la parola fine alle scelte in ordine sparso sul diritto indisponibile alla bigenitorialità dei figli di due madri

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Una sentenza rivoluzionaria che ferma le crociate contro i diritti dei bambini. Un principio di civiltà giuridica nell’interesse dei minori. Un colpo di spugna sulla figura del papà che apre la via alla gestazione per altri. La decisione, con la quale la Corte costituzionale giovedì 22 maggio ha bollato come illegittimo il no alla trascrizione nell’atto di nascita anche della madre intenzionale del bambino nato in Italia con la procreazione medicalmente assistita praticata all’estero in un Paese in cui la pratica è lecita, divide gli schieramenti politici in Italia e spacca l’opinione pubblica. Non sono mancate le letture allarmistiche che paventano rischi di derive tali da sradicare il principio antropologico della famiglia. Per gli addetti ai lavori spiragli che la Corte costituzionale non apre.

La posizione di Mirabelli

Per il presidente emerito della Consulta, Cesare Mirabelli, se un elemento critico nella sentenza c’è non è quello ipotizzato da alcuni esponenti della maggioranza. «Punto centrale della sentenza della Corte costituzionale sta nell’impegno comune della madre biologica e della madre intenzionale a essere genitori. Un’assunzione di responsabilità dalla quale deriva una serie di obblighi: dal mantenimento all’educazione. Da qui l’interesse preminente del bambino, nato in Italia, ad acquisire lo status di figlio già dal momento della nascita. Lo stesso effetto - afferma Mirabelli - non si può compiutamente ottenere con l’attuale disciplina dell’adozione in casi particolari, perché è un istituto che presenta criticità non colmate dal legislatore, prime tra tutte i tempi e i costi».

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Ma proprio nell’assunto di base della sentenza sta – ad avviso di Cesare Mirabelli - l’aspetto che suscita perplessità. «Il giudice delle leggi fa discendere l’interesse prioritario del minore direttamente dall’impegno comune delle due madri. Un automatismo - ricorda Mirabelli - che anche la Cassazione aveva escluso, chiedendo di valutare l’interesse del minore sul caso singolo. Un compito che dovrebbe essere affidato a un giudice. Dall’impegno nascono degli obblighi ma non sempre un rapporto di filiazione. La mancanza di qualsiasi verifica in concreto dell’interesse del minore fa sì che questo sia solo l’effetto riflesso di una volontà genitoriale».

Ci troviamo, comunque, di fronte a novità rispetto alle quali è difficile trovare una soluzione giuridica. Non è azzardato prefigurare tentativi di estendere la portata della decisione. Ma il caso della gestazione per altri che riguarda due papà non si presta ad analogie perché, come ha precisato la Corte, coinvolge la donna gestatrice - conclude Mirabelli - soggetto terzo rispetto alla coppia, la cui dignità esclude che sia legittimamente portatrice per altri.

La posizione di Queirolo

Ad avviso di Ilaria Queirolo, docente di diritto internazionale privato all’università di Genova, la sentenza della Corte costituzionale è molto equilibrata e ha un ambito perfettamente circoscritto. «La Corte ha ben chiarito che non ha affrontato il caso della surroga, né offerto una porta d’accesso in Italia alla Pma per le coppie omosessuali, il cui desiderio di genitorialità non è assecondato. Tra la cosiddetta gestazione per altri - sottolinea Ilaria Queirolo - e la surroga di maternità c'è una differenza fondamentale: con la Pma è la madre/genitore che porta a termine la gravidanza; nella surroga è una persona terza, ossia la madre surrogata, a portare a termine la gravidanza. I giudici delle leggi esprimono un rispetto assoluto per il campo d’azione discrezionale del legislatore italiano che vieta la Pma per le coppie omosessuali, così come la surrogazione di maternità in ogni circostanza».

La Corte si è, dunque, limitata a eliminare un vulnus nella tutela del minore, assicurando il diritto del bambino alla bigenitorialità, senza che il genitore d’intenzione sia costretto a utilizzare lo strumento dell’adozione in casi particolari. «Il nato è così maggiormente protetto in termini di tempo e messo, al contempo, al riparo dal rischio che il genitore di intenzione cambi idea e faccia un passo indietro - afferma Queirolo - non procedendo nella richiesta dell’adozione in casi particolari. La coppia può entrare in crisi e il genitore non biologico cambiare idea sulla volontà di assumersi la piena responsabilità verso il minore. Ma dopo la sentenza di giovedì, l’impegno comune dei genitori diventa una strada senza ritorno nell’ottica di garantire il superiore interesse del minore. La Consulta, nella sua decisione, richiama l’articolo 8 della Convenzione sui diritti dell’Uomo e la Convenzione sui diritti del fanciullo: fonti internazionali che stabiliscono principi da leggere in perfetta armonia con la Carta costituzionale, e non si presta a interpretazioni estensive».

Certo quando il diritto si concentra tanto su un tema, come quello della genitorialità e dei diritti del bambino, ci possono essere tentativi di applicazione in “analogia”. “Ma la decisione della Consulta - conclude Ilaria Queirolo - non sembra offrire spiragli in merito.

La posizione di Fossati

L’assenza di un controinteresse di pari peso rispetto all’interesse preminente del minore alla genitorialità. Questo il passo più importante della decisione adottata dalla Corte costituzionale ad avviso di Cesare Fossati, avvocato familiarista, tra i fondatori ed ex presidente dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. «La Corte ribadisce l’assoluta centralità dell’interesse del minore nel sistema normativo. Questo è l’aspetto più rilevante. Non c’è un diritto che sia né giuridicamente, né sociologicamente, né eticamente più rilevante - dice Fossati - di quello del nuovo nato a una filiazione piena. Partendo da qui, la Corte costituzionale pone un argine alla disparità di trattamento che si è riscontrata negli ultimi anni, laddove alcuni ufficiali di stato civile hanno deciso se e quando trascrivere l’atto di nascita con l’indicazione di entrambe le madri e i Pm se impugnare o meno. Queste disparità sono irragionevoli e costituiscono lesione del diritto del figlio a una famiglia. Né si può affermare che l’ingresso di un minore in una famiglia omogenitoriale possa avere ripercussioni negative sul piano educativo o sullo sviluppo della personalità. Nel quadro di princìpi delineati - precisa Cesare Fossati - il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale in questione non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato».

La Consulta con la sentenza n.68 ha esaminato nello specifico l’articolo 8 della legge 40. «La legge ha 20 anni e presenta grandi crepe - conclude Fossati - più di altre ha bisogno di una revisione o di essere del tutto riscritta, perché non più al passo con la mutata sensibilità e realtà sociale. Il resto è ideologia».


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