Giustizia

La tutela delle vittime di reato entra in Costituzione

Sì unanime alla Camera per la riforma. Ora al via gli altri due passaggi parlamentari

di Giovanni Negri

 IMAGOECONOMICA

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Via libera della Camera all’unanimità la proposta di legge costituzionale che punta ad inserire nella Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. A venire modificato è l’articolo 24 della Costituzione, dove verrà inserito, dopo il secondo, un nuovo terzo comma: «la Repubblica tutela le vittime di reato». Il provvedimento è stato approvato in prima lettura al Senato il 14 gennaio 2025 e ora dovrà essere ancora approvato una volta ciascuno da entrambi i rami del Parlamento.

La nozione adottata

Nel corso dell’esame al Senato si è scelta una nozione che fa riferimento esclusivamente alla tutela delle vittime del reato, senza riferimento a distinzione tra persona «vittima», persona «offesa», persona «danneggiata». Anche con attenzione alla dimensione del diritto europeo si è ritenuto che il concetto di vittima sia il più esteso.

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La collocazione nella Carta

Quanto alla collocazione all’interno della Costituzione, invece, benché tutti i quattro disegni di legge originari poi confluiti nel testo adottato collocassero la novità nell’ articolo 111 della Costituzione sul giusto processo, la scelta adottata nel corso dell’esame in sede referente, anche dopo un esteso ciclo di audizioni, è stata per una diversa collocazione, nell’articolo 24 della Costituzione: si è così valorizzata una dimensione della tutela non esclusivamente confinata nel perimetro del processo penale o civile, per coprire un maggior ventaglio di fattispecie e contenuti.

I punti di riferimento

Diversi i punti di riferimento sia giurisprudenziali sia normativi. Quanto ai primi, la Corte costituzionale ha chiarito che la persona offesa dal reato nel processo penale è soggetto portatore di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita attraverso un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero (sentenza 249 del 2020).

La riforma Cartabia

Quanto all’espressione “vittima di reato”, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150 (riforma Cartabia del processo penale) definisce vittima del reato, «la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

La direttiva Ue

L’evoluzione normativa in materia di tutela delle vittime è stata poi influenzata dalla direttiva 2012/29/Ue, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Di pochi giorni fa il voto, da parte del Parlamento europeo, di una serie di misure di ulteriore evoluzione della direttiva, tra le quali, il riconoscimento del diritto a potere contare su informazioni più chiare e tempestive, come pure su un supporto emotivo strutturato anche nei tribunali. Rafforzata la privacy, con l’ostacolo alla divulgazione dei dati personali della vittima all’autore del reato. Le vittime con risorse economiche limitate avranno diritto a un supporto giuridico per l’intera durata del processo.

Il dissenso dei penalisti

Critiche invece le Camere penali, per le quali «sotto il profilo tecnico, l’introduzione del concetto di “vittima” all’interno di una norma che, pur collocata nell’ambito dei diritti fondamentali, rinvia inevitabilmente alla dinamica processuale, finisce per incidere sulla presunzione di innocenza: se un soggetto entra nel processo come vittima, un altro vi entra, implicitamente, come colpevole».

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