Violenza sessuale, le indicazioni di avvocati e magistrati su tempi e modi del consenso
Esperti legali analizzano le difficoltà operative e interpretative nel definire il consenso libero e attuale, proponendo modifiche per garantire chiarezza e tutela delle parti coinvolte.
2' di lettura
I punti chiave
2' di lettura
Sono partite in commissione Giustizia al Senato le audizioni sulle proposte di legge in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. Audizioni oggetto di dura polemica tra maggioranza e opposizioni perchè interpretate da queste ultime come elemento che ha fatto ritardare i tempi di approvazione del testo che alla Camera aveva avuto un via libera unanime e considerato prova di una seppure faticosa possibilità di collaborazione tra opposti schieramenti politici su materie comunque delicate.
L’intervento dell’Anm
Centrali gli interventi di magistrati e avvocati. Per il presidente dell’Anm Cesare Parodi tra i problemi operativi «uno riguarda la valutazione dell’elemento soggettivo, la percezione dell’ipotetico autore di reato. Un conto è un rapporto che nasce in una serata e termina con un atto sessuale, altro ancora gli episodi di violenze nell’ambito di rapporti continuativi. Le proposte di legge puntano sul consenso libero e attuale. È importante il discorso sulla revocabilità: è difficile pensare a un consenso irrevocabile. Se questo è chiaro, il problema si riduce a una analisi della fattispecie: come dobbiamo leggere la tematica del fatto negativo che il pm deve provare, ossia l’assenza di consenso. L’aspetto più delicato è il metodo, la norma deve più o meno precisare le modalità con cui questo consenso deve essere espresso».
La facoltà di non rispondere
Inoltre «a oggi non so se sarà possibile in fase di indagine per l’indagato avvalersi della facoltà di non rispondere. In fase di indagine è impossibile all’indagato non rispondere, di fatto è indispensabile che l’indagato porti la sua versione di fatti».
Onere della prova non ribaltato
Per l’Anm non pare invece fondato il timore, espresso da più parti, di un ribaltamento dell’onere della prova. Infatti, l’assenza di consenso non potrà essere provata attraverso presunzioni, ma indicando gli elementi e le circostanze indirizzate a ricostruire eventualmente anche il contesto, la dinamica dei fatti, i comportamenti assunti prima e/o dopo da entrambi i protagonisti della vicenda, evitando tuttavia le domande intrusive e vittimizzanti alla persona offesa e il conseguente rischio di vittimizzazione secondaria.
Il compito dell’accusa
Resta sempre a carico della pubblica accusa l’onere di provare l’assenza di un consenso libero e attuale al momento della commissione dell’atto sessuale; spetta poi al giudice la ricostruzione del fatto storico, alla luce degli elementi disponibili, per ricostruire se, in un determinato contesto, ci sia stato o meno il consenso all’atto.








