Legge sul mare: nascono le professioni di istruttore e guida subacquea
Molteplici i requisiti richiesti. Se si è cittadini dell’Unione europea, svizzeri o della zona euro, è possibile svolgere l’attività anche in Italia
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I punti chiave
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Tra le novità introdotte dalla legge 70/2026 sulla valorizzazione della risorsa mare, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 106 del 9 maggio, c’è anche la definizione di alcune professioni, come l’istruttore subacqueo e la guida subacquea. All’articolo 9 si legge infatti che è istruttore subacqueo chi, in possesso del corrispondente brevetto, insegna a persone singole o a gruppi le tecniche – a tutti i livelli e specializzazioni – dell’immersione a scopo ricreativo. È invece guida subacquea chi, con il brevetto necessario, accompagna in immersioni a scopo ricreativo individui o gruppi a propria volta muniti del brevetto. L’istruttore subacqueo, precisa il comma 5 dell’articolo 11, può svolgere anche l’attività di guida subacquea.
Entrambe le professioni possono essere esercitate sull’intero territorio nazionale, presso i centri di immersione e di addestramento, presso organizzazioni senza scopo di lucro ma anche in modo autonomo. A ogni sessione, comunque, potrà partecipare un numero massimo di sei subacquei affidati a un istruttore o a una guida subacquea: lo stabilisce il comma 6 dell’articolo 12, che regola l’esercizio dell’attività in centri di immersione e di addestramento. Le immersioni che richiedono l’uso di apparecchi di respirazione ausiliaria, che siano effettuate da privati o dai soggetti abilitati, non possono essere svolte in solitaria: è necessario, infatti, che vi partecipino almeno due persone. In ogni caso, chi si immerge deve rispettare le normative vigenti in materia di protezione ambientale e di tutela del patrimonio culturale sommerso.
I requisiti
Sia gli istruttori sia le guide devono rispettare molteplici requisiti. Infatti, occorre:
- essere maggiorenni;
- avere cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione europea o titolo di soggiorno se si è cittadini di Stati non appartenenti all’Ue;
- godere dei diritti civili e politici;
- essere in possesso del brevetto rilasciato da un’organizzazione didattica subacquea;
- copertura assicurativa individuale per la responsabilità civile che copra i rischi derivanti a terzi dallo svolgimento dell’attività;
- copertura assicurativa per i rischi a dipendenti o collaboratori in seguito a incidenti connessi all’attività svolta e infine il certificato medico in corso di validità.
Se si è cittadini dell’Unione europea, di uno Stato della zona euro o svizzeri e si è abilitati allo svolgimento delle professioni di guida o istruttore, è possibile svolgere l’attività anche in Italia. Se si opera su base temporanea e occasionale, si deve ricorrere al regime di libera prestazione di servizi, ma è possibile esercitare anche in maniera stabile previo riconoscimento della qualifica conseguita all’estero. In ogni caso, istruttori e guide sono tenuti a provvedere alla regolare manutenzione di attrezzature ed equipaggiamenti e a tenere un registro in cui riportare i dati dei collaudi e delle manutenzioni stesse.







