Legge Zangrillo sul merito: le proposte per la sanità che è tra i «grandi esclusi»
Carriere interne e alternative al concorso: si dovrebbe valutare un intervento legislativo per consentirne una fruizione anche nelle aziende sanitarie
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I punti chiave
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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso ha preso il via la legge Zangrillo sul “merito”. Si tratta di un provvedimento quadro che non esplica effetti o ricadute immediati. nche se è entrata in vigore il 19 luglio, la legge prevede sostanzialmente interventi programmatori sulla organizzazione della pubblica amministrazione. A proposito di quest’ultimo aspetto, la promozione della legge e i commenti governativi di accompagnamento hanno parlato di una riforma epocale della PA che cambierà tutto, renderà attrattivo per i giovani il lavoro pubblico, garantirà efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e via proseguendo con altro fumo negli occhi.
Chiedilo al Sole
Quale Pa in arrivo
Tutto bellissimo, ma di “quale” PA parla il Governo? Se si ricorre a una sineddoche strumentale – sempre che sia voluta e consapevole - può anche andare bene, ma l’importante è essere chiari. Già mesi fa quando passò alla Camera il Ddl A.C. 2511 avevo segnalato come la Sanità non fosse minimamente interessata alle nuove disposizioni, se non per quella incredibile e spregiudicata operazione che consentirà una riduzione dei fondi del personale dirigenziale a favore di quelli del comparto mediante il riciclaggio delle economie derivanti dalle valutazioni non eccellenti. Ma c’è di più, perché uno degli elementi di maggiore impatto e novità della riforma consiste nell’introduzione della possibilità di uno sviluppo di carriera interno, mediante la riserva del 30% dei posti di qualifica dirigenziale a una procedura di accesso riservata ai funzionari interni in alternativa al corso-concorso gestito dalla Sna (50%) e al concorso espletato dalla Ripam (20%).
Chi resta fuori
Come detto, tutto il personale delle aziende sanitarie non potrà fruire di tale possibilità. Ma la riforma delle procedure di accesso alla dirigenza pubblica esclude anche gran parte dei dipendenti degli Enti locali perché la legge 119/2026 non produce effetti sostanziali su quasi un terzo degli enti locali, cioè i circa 7.500 Comuni privi di dirigenza. Nondimeno, anche le amministrazioni municipali con organico dirigenziale di media grandezza devono necessariamente avere un turnover da coprire abbastanza numeroso per consentire che il 30% destinato allo sviluppo di carriera sia realizzabile. Si potrebbe ipotizzare che il legislatore abbia guardato soprattutto – se non esclusivamente - ai Ministeri e agli Epne nonché alle Regioni e Città metropolitane.
Proposte per la sanità
Ribadito che la grande innovazione della legge Zangrillo non si applica alla Sanità, si dovrebbe valutare un intervento legislativo analogo per consentirne la fruizione anche nelle aziende sanitarie, sebbene con limitazioni. Infatti, per ciò che concerne la dirigenza sanitaria esiste la norma speciale di cui all’art. 15, comma 7, del d.lgs. 502/1992 che costituisce una fonte primaria ed esaustiva per l’accesso alla dirigenza sanitaria. Per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa nello stesso Tupi è presente l’art. 26, norma dedicata e nettamente distinta da sempre dall’art. 28, oggi riformato, mentre per le professioni sanitarie l’accesso alla dirigenza è disciplinato dal Dpcm 25.1.2008.
In tutti i casi indicati, l’accesso alla dirigenza avviene esclusivamente per concorso pubblico per titoli ed esami su base nazionale. C’è allora da chiedersi perché il principio dello sviluppo di carriera non possa essere previsto anche per il personale del comparto inquadrato nell’Area dei funzionari e dei professionisti della salute, cioè collaboratori amministrativi, assistenti sociali, professioni sanitarie. Si potrebbe prevedere che una percentuale dei posti previsti nel Piano dei fabbisogni venga ricoperta con un percorso di carriera simile a quello per accedere alla qualifica di dirigente ministeriale. Nella previsione non potrebbero, comunque, rientrare i dirigenti sanitari per due motivi: innanzitutto per loro vige la norma speciale già richiamata e, inoltre, perché per i dirigenti sanitari non esistono servizi pregressi nel comparto da poter valorizzare come invece avviene obbligatoriamente per i concorsi pubblici di accesso alla dirigenza per i ruoli Pta e per le 22 professioni sanitarie del comparto.







