Margaret Gilbert e il diritto a pretendere
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“Non è solo che dovevi farlo. È che lo dovevi a me”. In questa piccola differenza passa una parte enorme della nostra vita morale e sociale. Ci sono cose che siamo tenuti a fare perché sono giuste, opportune, prudenti, razionali. E ci sono cose che dobbiamo a qualcuno. Non semplicemente obblighi, dunque, ma obblighi diretti, relazionali, obblighi che hanno un destinatario. È questo lo spazio concettuale in cui Margaret Gilbert colloca il cuore della sua riflessione in Joint Commitment. How We Make the Social World (Oxford University Press, 2014), un libro che raccoglie diciotto saggi scritti nell’arco di molti anni e accomunati da una stessa idea di fondo: quella dell’impegno congiunto come “struttura dell’atomo sociale”, il dispositivo elementare attraverso il quale produciamo obblighi, diritti, pretese, rimproveri, promesse, autorità e appartenenze.
Chiedilo al Sole
Immaginiamo due colleghi che abbiano concordato di scrivere insieme un rapporto. Non hanno firmato un contratto. Non è prevista alcuna penale. Non c’è un tribunale pronto a intervenire. Hanno però stabilito che uno avrebbe completato l’analisi dei dati e l’altro avrebbe redatto l’introduzione e le conclusioni. Se il primo, senza avvertire, non consegna nulla, il secondo non dirà soltanto: “La tua condotta è inefficiente”. Né si limiterà a osservare: “Hai violato una norma morale generale”. Dirà piuttosto: “Contavo su di te”. La formula può apparire enfatica, ma indica precisamente ciò che Gilbert vuole spiegare, cioè, come possa nascere un diritto reciproco a nutrire determinate aspettative.
L’idea centrale del libro è che molte pratiche sociali non possano essere comprese se le riduciamo a preferenze, incentivi, aspettative o promesse individuali. Gilbert lo dichiara fin dall’introduzione: “L’idea in questione è quella che ho definito ‘impegno congiunto’” (p. 1). L’impegno congiunto, però, non è una semplice somma di decisioni personali. Non basta che io mi impegni individualmente e che tu faccia lo stesso. Non basta che i nostri impegni coincidano. Non basta neppure che ciascuno sappia dell’impegno dell’altro. Nel caso propriamente congiunto, l’impegno appartiene a “noi”, non a ciascuno preso separatamente, ma alla nostra “noitudine”. Questa distinzione è sottile ma decisiva. Se decido personalmente di consegnare il testo di questo articolo sabato ma poi non riesco, potrò rimproverarmi, potrò giudicarmi poco affidabile, potrò dolermi della mia inveterata tendenza alla procrastinazione. In ogni caso, avrò violato un impegno della volontà individuale. La Gilbert parla, in questi casi di “personal commitment”. Ma quando l’impegno è congiunto, invece, le cose cambiano. Quel vincolo non è disponibile unilateralmente perché non è stato prodotto unilateralmente. Una volta che è entrato in vigore, nessuna delle parti può cancellarlo da sola come se fosse una questione privata. Tecnicamente, occorre sottolineare tre aspetti. Innanzitutto, l’impegno congiunto nasce da espressioni di disponibilità, di readiness a essere impegnati insieme in un certo modo. In secondo luogo, tali espressioni devono essere sufficientemente pubbliche, “out in the open” – scrive la Gilbert - aperte e reciprocamente riconoscibili. Infine, il prodotto di questo processo non è soltanto psicologico, ma normativo. Non si tratta solo del fatto che due persone possiedano determinati stati mentali. Si tratta del fatto che, da quel momento, ciascuna viene collocata in una nuova posizione nei confronti dell’altra. Gilbert formula la questione affermando che, in ogni impegno congiunto, le parti sono impegnate “to phi as a body”, dove “phi” può significare “credere”, “decidere”, “intendere”, “accettare”, “perseguire un fine”. L’espressione “as a body” non va intesa in senso mistico. Non esiste un organismo collettivo al di sopra degli individui. Essa designa, piuttosto, un vincolo che richiede a ciascuno di fare la propria parte affinché le parti, attraverso le loro azioni, si comportino come un unico soggetto rispetto a quel contenuto.
Pensiamo alla redazione di un giornale che adotta una certa linea editoriale. Alcuni membri possono avere dubbi, altri preferirebbero un taglio diverso, altri ancora accettano per disciplina interna. Ma, una volta adottata quella linea come posizione comune, ciascuno è chiamato a comportarsi in modo coerente con essa, almeno finché l’impegno resta valido. Se un membro parla pubblicamente come se la linea comune non esistesse, gli altri possono chiedergliene conto. Non perché abbia coltivato privatamente un’opinione difforme, ma perché ha agito in modo incompatibile con una posizione assunta insieme.
Il diritto di chiedere conto
Qui entra in gioco il concetto forse più importante: la “answerability”. La Gilbert la presenta come una caratteristica interna dell’impegno congiunto: “Each party is answerable to all parties for any violation of the joint commitment” (p. 40). Essere answerable significa essere esposti alla domanda degli altri. Perché non hai consegnato? Perché hai agito contro ciò che avevamo deciso? Perché hai parlato a nostro nome senza mandato? Perché ti sei sottratto senza coinvolgerci? Non ogni domanda di questo genere è legittima nel tono o nella misura, ma la possibilità stessa di formularla deriva dal fatto che il vincolo era “joint”, comune. Questo consente alla Gilbert di precisare un’altra distinzione sottile ma importante. Un conto è avere una ragione per fare qualcosa. Un altro è essere obbligati verso qualcuno a farla. Se vedo una persona in difficoltà, posso avere fortissime ragioni morali per aiutarla. Ma ciò non significa automaticamente che quella persona possieda un diritto specifico nei miei confronti. Nel caso dell’impegno congiunto, invece, accade proprio questo: l’obbligo di una parte è correlato al diritto delle altre. La Gilbert scrive che ogni joint commitment “obbliga le parti ciascuna verso le altre” generando il diritto a pretendere la conformità e a rimproverare la non-conformità (p. 8). Se A ha un diritto nei confronti di B a che B faccia X, allora B ha un obbligo verso A di fare X. E quel diritto - sostiene la Gilbert - si manifesta nella possibilità ordinaria di chiedere, esigere e rimproverare. Non ogni imperativo è una domanda con autorità. Posso urlare a uno sconosciuto: “Devi smetterla!”. Posso anche essere moralmente giustificato a farlo. Ma questo non implica automaticamente che io possieda, in senso stretto, il titolo per pretendere quell’azione come qualcosa che mi è dovuto. Ecco perché il rimprovero è filosoficamente interessante. Non è soltanto un’emozione. È un atto normativo. Quando dico “non dovevi farlo”, posso intendere molte cose diverse. Posso esprimere disapprovazione morale. Posso manifestare irritazione. Posso ricordare una regola. Ma posso anche esercitare un diritto: avevi un obbligo verso di me e io ho titolo a richiamarti.








