Editoria e digitale

Meta-giornali: l’Avvocato Ue dà ragione agli editori

Un equo compenso per l’utilizzo digitale dei contenuti giornalistici da parte dei colossi del web

di Giovanni Negri

2' di lettura

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Suonano come un punto a favore degli editori italiani e del loro diritto a vedere riconosciuto un equo compenso per l’utilizzo digitale dei loro contenuti da parte dei colossi del web come Meta le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia europea depositate ieri. La Corte è stata chiamata, dal Tar del Lazio, a pronunciarsi sulla compatibilità con i principi del diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. La direttiva introduce un diritto a favore degli editori di giornali per gli utilizzi online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.

Meta, che gestisce in particolare il social network Facebook, ha fatto ricorso davanti al Tar per chiedere l’annullamento della delibera con la quale l’Autorità per le comunicazioni ha determinato i criteri per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di contenuti di natura giornalistica. Meta contesta la compatibilità della delibera e della normativa italiana con il diritto comunitario, in particolare con la direttiva e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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Le conclusioni dell’Avvocato generale

Tre punti chiave e una condizione costituiscono gli elementi centrali delle conclusioni dell’Avvocato generale, certo non assolutamente determinanti per la futura sentenza, ma in grado di orientarne la riflessione in maniera significativa. Innanzitutto, il diritto comunitario non è di ostacolo all’attribuzione agli editori di giornali del diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione all’utilizzo delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione,

In secondo luogo, neppure stride con i principi del diritto comunitario l’imposizione ai medesimi prestatori di servizi che, come Meta, intendono utilizzare contenuti giornalistici altrui, di obblighi in materia di trattative con gli editori, di divulgazione di informazioni e di buona fede nelle trattative.

Infine, sì dell’Avvocato generale anche al riconoscimento a un ente pubblico del potere di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorio, compresa la possibilità di proporre criteri per determinare la remunerazione dovuta agli editori o l’importo del compenso.

La condizione, sottolineata nelle conclusioni, ha a che fare tanto con gli editori quanto con le diverse piattaforme del web: quanto ai primi, le diverse disposizioni nazionali non privarli della possibilità di rifiutarsi di concedere un’autorizzazione all’uso dei contenuti o di concederla a titolo gratuito; quanto alle seconde, nessun pagamento obbligato in assenza di un collegamento con l’utilizzo effettivo dei contenuti giornalistici, nel rispetto della libertà contrattuale delle parti ma con la consapevolezza da parte dell’Avvocato generale della frammentazione della disciplina del diritto d’autore nei Paesi dell’Unione.

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