Codice della strada

Milano, monopattini a rischio multa per l’assicurazione. Cosa può succedere

Una circolare della Polizia locale sostiene che il nuovo obbligo di copertura Rc auto scatta già il 14 dicembre. Ma mettersi in regola è impossibile

di Maurizio Hazan

Codice della strada: le domande e le risposte degli esperti

2' di lettura

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Monopattini a rischio multa a Milano da domani, 14 dicembre, giorno di entrata in vigore delle modifiche al Codice della strada (legge 177/2024): secondo la Polizia locale, l’obbligo di assicurazione per questi micromezzi di mobilità elettrica scatterà proprio da domani, anche se in realtà adempiere è impossibile. Il problema non riguarda i monopattini noleggiati in sharing, per i quali l’obbligo è già operativo da anni.

La circolare della Polizia locale

Tutto nasce dalla circolare n. 19, emanata l’11 dicembre dal Corpo di polizia locale di Milano. A pagina 11, si afferma che l’obbligo «è immediatamente efficace già all’entrata in vigore della legge». Quindi non conta il fatto che l’altro nuovo obbligo previsto dalle modifiche al Codice, quello di “targatura” viene rinviato a quando il ministero delle Infrastrutture avrà emanato il Dm che disciplinerà i contrassegni di identificazione (una sorta di targhini) dei monopattini.

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Nella circolare, la Polizia locale si mostra ben consapevole del fatto che senza il contrassegno è difficile per le compagnie assicurative «l’individuazione univoca» del monopattino oggetto della polizza. Ma si ritiene di poter superare il problema con una non meglio precisata polizza «di natura soltanto personale, prevedendo cioè la copertura assicurativa di ogni conducente di monopattino nei confronti di terzi danneggiati».

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L’impossibilità di assicurarsi

In realtà, una polizza di questo tipo non è tecnicamente ipotizzabile: il nuovo articolo 1, comma 75-vicies quinques inserito nella legge 160/2019 dalla legge 177/2024 per imporre l’obbligo assicurativo ai monopattini richiama espressamente le polizze Rc auto. Che, allo stato attuale della normativa, si può escludere abbiano carattere personale.

Potrebbero averlo le ordinarie coperture della responsabilità civile generale, che però non sono soggette all’obbligo a contrarre in capo alle compagnie e quindi non c’è per tutti la certezza di poter assicurare il proprio monopattino.

Le norme sulla Rc auto legano la garanzia di un veicolo alla sua identificazione con targa o numero di telaio (articoli 127 e 149, comma 2, del Codice delle assicurazioni, articolo 2 del Dm 54/2020, articolo 2 del regolamento Ivass n. 9, articolo 12 del regolamento Ivass n. 23 eccetera). Perciò, volendo sostenere l’immediata operatività dell’obbligo secondo legge (e dunque con lo schema della Rc auto) e non essendoci ancora i “targhini”, dovremmo immaginare la possibilità di identificare i monopattini con i loro numeri di serie (l’equivalente del numero di telaio che deve essere presente sui normali veicoli a motore).

Ciò comunque porrebbe problemi operativi incompatibili con gli assetti di vendita in uso nel mercato assicurativo. Problemi comunque di tale impatto da non poter essere ragionevolmente risolti in breve tempo.

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Proroga di fatto

Sicché, appare più ragionevole sostenere che, in concreto e, pur a fronte del silenzio normativo, l’obbligo assicurativo dei monopattini non sarà vigente al 14 dicembre. Lo si dovrebbe infatti ritenere subordinato all’emissione del decreto attuativo che stabilirà le modalità di stampa, realizzazione e vendita del contrassegno identificativo.


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