Assicurazioni e reati dolosi

Modena, chi dovrà pagare i risarcimenti ai passanti investiti: il ruolo dell’assicurazione Rc auto e del Fondo vittime reati

Non è un normale incidente stradale: Salim El Koudri ha agito con dolo, quindi le regole sono diverse. Ma l’assicurazione dell’auto c’entra comunque

di Maurizio Hazan

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Dopo lo choc provocato dal gravissimo fatto di Modena dello scorso 16 maggio, l’apprensione per le condizioni dei feriti e le polemiche politiche, si pone il problema del risarcimento dei danni alle persone coinvolte e ai loro prossimi congiunti. Sono danni ingenti (le lesioni sono molto gravi) e il caso non rientra fra i tipici incidenti stradali: il drammatico ferimento di otto persone da parte di un automobilista - Salim El Koudri – che si è gettato, guidando una vettura a tutta velocità sulla folla in pieno centro città è certamente un reato doloso della più severa e censurabile portata. Al momento, le accuse sono strage e lesioni personali gravissime; il gip ha convalidato l’arresto.

Dunque, è evidente che non siamo nel tipico paradigma dell’assicurazione obbligatoria Rc auto, con una polizza (o, se quest’ultima manca, il Fondo di garanzia per le vittime della strada): c’è un vero e proprio utilizzo anomalo dell’auto, usata dal conducente alla stregua di un’arma, con il deliberato fine di uccidere o comunque ferire seriamente i malcapitati passanti.

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Così si riapre - come ogni volta che c’è un sinistro doloso - il dibattito sulla possibilità che i danneggiati agiscano direttamente nei confronti della compagnia che garantisce la Rc auto del mezzo.

La risposta è indiscutibilmente affermativa, nonostante le numerose perplessità sollevate dai molti che ritengono del tutto ingiusto far gravare sul sistema della Rc auto anche i costi dei sinistri intenzionali (a scapito della parte “buona” della mutualità obbligatoriamente assicurata, che ne dovrà indirettamente sovvenzionare l’esborso attraverso il pagamento di - maggiori - premi). C’è però il rischio che i risarcimenti assicurativi (intesi come somme dovute per ripristinare il più possibile la situazione precedente a un danno causato da un atto illecito) non siano sufficienti.

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Perché la Rc auto non dovrebbe coprire

Le ragioni di perplessità sulla possibilità di coprire i danni con la Rc auto sono due:

  • la natura del contratto assicurativo, che non può coprire, per espressa disposizione normativa, danni (articolo 1900 del Codice civile) o responsabilità (articolo 1917 del Codice civile) riconducibili a dolo;
  • la nuova versione dell’articolo 122 del Codice delle assicurazioni, modificato dal Dlgs 184/2023 (di recepimento della direttiva 2021/2118/CE) prevede che siano soggetti all’obbligo di assicurazione per la Rc auto «i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr) qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente»; e l’utilizzo di un automezzo come strumento di offesa non sembrerebbe affatto conforme alla sua ordinaria funzione di trasporto.

Perché la Rc auto deve coprire

A superare tali, pur comprensibili, perplessità ci ha pensato da tempo la Cassazione, facendo proprio lo scopo prevalente di protezione delle vittime della strada che permea la normativa europea sulla Rc auto. La Corte ha affermato «l’assoluta specificità del sistema dell’assicurazione obbligatoria automobilistica» (sentenza 5422/2023); per poi sostenere che «la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera» (pronunce 19368/2017 e 27234/2018).

Più linearmente, poi, le Sezioni unite della Cassazione hanno precisato che l’utilizzo del mezzo non conforme alla sua funzione abituale «come allorquando venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone, non è coperta dall’assicurazione per la Rc auto nei confronti del solo assicurato/danneggiante (nel caso di Modena, si tratta sia del proprietario dell’auto sia del conducente che ha falciato i pedoni, ndr) e non invece verso il terzo danneggiato, che potrà comunque avvalersi della azione diretta verso la compagnia del responsabile» (pronuncia 21983/2021).

La stessa direttiva 2021/2118 (nel considerando 9) ha ammesso la possibilità per gli Stati membri, in sede di recepimento, di escludere i danni dolosi dall’assicurazione autoveicoli obbligatoria, ma alla sola condizione che sia stato previsto un meccanismo alternativo di risarcimento, che garantisca l’indennizzo della persona lesa per i danni subiti con modalità il più simili possibile a quelle previste dal sistema assicurativo obbligatorio. Meccanismo che il legislatore italiano non ha previsto in fase di recepimento.

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Il problema dei massimali

Insomma, non paiono esservi dubbi che, in casi simili a quello di Modena, i danneggiati conservino diritti risarcitori propri verso l’impresa assicurativa del responsabile. Il tutto, ovviamente, nei limiti dei massimali minimi di legge (6.450.000 euro per sinistro, in caso di danni alle persone, e 1.300.000 per danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati). Massimali che potrebbero, in casi catastrofali come quello di sabato scorso, non rivelarsi capienti.

Le alternative

I danneggiati da un fatto come quello di Modena potrebbero anche rivolgersi al Fondo vittime dei reati intenzionali violenti, disciplinato dalla legge 122/2016, che può intervenire, tra l’altro, erogando un indennizzo (quindi non un risarcimento, bensì una somma non necessariamente commisurata al pieno ammontare del danno civilistico) di 25.000 euro per lesioni gravissime, deformazione dell’aspetto mediante lesioni al volto e 50.000 euro per omicidio.

Dovrebbe restare fermo il principio della compensatio lucri cum damno, che potrebbe condurre allo scorporo delle indennità dal risarcimento, qualora incassate per prime: in altre parole, se i danneggiati dovessero ottenere prima i soldi del Fondo, il risarcimento della compagnia assicurativa sarebbe diminuito di una somma pari a quella dell’indennizzo già ricevuto.

Inoltre, sarà ovviamente sempre possibile chiedere i danni ai responsabili (cioè sia al proprietario del veicolo sia a chi ha commesso materialmente il reato, che risponderebbero in solido), a prescindere dall’azione diretta verso la compagnia assicurativa o il Fondo. La compagnia e il Fondo, nel caso in cui eroghino il risarcimento, potranno rivalersi su di loro.

Questa azione di rivalsa, non trovando giustificazione nel rapporto assicurativo ma in una disposizione di legge, dovrebbe prescriversi ordinariamente (10 anni), e non nel più breve lasso di due anni previsto per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione.

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