Codice della strada

Multe, obblighi e divieti: ecco quelli in vigore già dal 14 dicembre

Non tutte le novità hanno effetto subito: mancano le norme attuative. Ma la maggior parte degli inasprimenti è già scattata

foto IPP/imagostock

3' di lettura

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Entrano in vigore da oggi le modifiche al Codice della strada, introdotte dalla legge 177/2024. Tuttavia, una serie di norme (come l’ampliamento dell’elenco delle infrazioni rilevabili anche da remoto) dovranno attendere, in quanto mancano ancora le disposizioni attuative. Come al solito, l’attenzione è catalizzata dalle sanzioni: cosa cambia? Quali sono le nuove multe (in realtà, per la precisione, sono sanzioni amministrative)?

Un piccolo elenco potrà aiutarci a comprendere meglio l’impatto immediato sui più importanti (e diversificati) trattamenti sanzionatori amministrativi.

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Codice della strada: ecco i nuovi obblighi per i monopattini dal 14 dicembre

Monopattini

In questo caso, non c’è un inasprimento delle sanzioni, ma “solo” un aumento di obblighi e divieti.

L’obbligo di indossare un casco protettivo (conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080) scatta anche per i maggiorenni. In caso di inottemperanza, scatta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 250 euro.

I monopattini non potranno più circolare sulle piste ciclabili e potranno impegnare esclusivamente le strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h: in caso di violazione, scatterà comunque la medesima sanzione.

La circolazione con monopattini con caratteristiche alterate (tipicamente, velocità massima superiore a 20 km/h e potenza maggiorata) rimane punita con la sanzione da 200 a 800 euro. Rispetto a tale violazione, in caso di una potenza rilevabile nominale continua superiore a 1 kW, si applicherà la confisca del veicolo.

I nuovi obblighi di “targatura” e assicurazione” sono rimandati a quando sarà emanato il Dm che stabilirà caratteristiche e modalità di attribuzione dei contrassegni identificativi (”targhini”) dei monopattini.

Limiti di velocità

Entra in vigore la modifica dell’articolo 142, comma 8: si tratta del comma che normalmente punisce il superamento dei limiti massimi di velocità per oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h con la sanzione pecuniaria da 173 a 694 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Le modifiche al Codice aggiungono che, qualora la violazione avvenga all’interno del centro abitato e per almeno due volte in un anno, gli importi salgono a 220 euro il minimo e a 880 il massimo; scatta inoltre la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Sempre nell’articolo 142, è da segnalare l’inserimento dell’inedito comma 6-ter, che prevede, nel caso di più violazioni dei limiti di velocità, commesse alla guida dello stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, vengano applicate le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli al trasgressore. Questo beneficio dovrà essere richiesto specificamente dall’interessato.

Neopatentati

Coloro che conseguono la patente a partire da oggi, potranno guidare autoveicoli più potenti: fino a una potenza specifica di 75 kw/t (invece che 55), riferita alla tara, e per i veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, il limite di potenza massima sarà pari a 105 kW.

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Si allunga però il periodo di vigenza delle limitazioni: passa da uno a tre anni, per consentire di acquisire esperienza prima di passare a veicoli più performanti.

Per chi ha preso la patente fino a ieri, rimangono le regole precedenti.

Codice della strada: sanzioni più elevate e sospensione della patente per chi guida col cellulare in mano

Cellulare e guida senza lenti

Sanzione draconiana in caso di utilizzo di cellulari e simili, con modalità non consentite: sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro, 5 punti decurtati e, per chi ha meno di 20 punti, sospensione patente da 15 giorni a 2mesi e. Fino a ieri la sanzione era da 165 a 660 euro e la sospensione della patente (da 1 a 3 mesi) sarebbe scattata solo nel caso di recidiva nel corso di un biennio.

Ora anche in quest’ultimo caso il trattamento sanzionatorio si aggrava: si applica la sanzione del pagamento di una somma da 350 a 1.400 euro e la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi, oltre a 10 punti di decurtazione.

Per la guida senza lenti, sono stati aumentati i punti da sottrarre alla patente: da 5 a 8.

Sosta

Più rigore per la tutela dei posteggi riservati a persone invalide: in caso di violazione del divieto si applica, da oggi, una sanzione pecuniaria da 165 a 660 euro per i ciclomotori e motoveicoli a due ruote e da 330 a 990 euro per gli altri veicoli, in luogo della sanzione rispettivamente da 80 a 328 euro e da 165 a 660 euro, vigente fino a ieri.

Il fronte penale: alcol e droga

Un cenno ad alcune violazioni punite con sanzioni non amministrative ma penali: quelle per alcol e droga. Sull’alcol con tasso superiore a 0,8 g/l, non scatta l’obbligo di alcolock, in attesa del Dm attuativo. Sulla droga, invece, è già in vigore la punibilità per aver semplicemente assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (tra cui non pochi farmaci), anche senza essere più sotto il loro effetto.


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