Nell’hotel a 5 stelle chiede una caraffa d’acqua ma si rifiutano e le danno bottiglie da sette euro. Lei fa causa ma la Cassazione dà ragione ai gestori
Nessuna norma impone, salvo patto diverso, di fornire l’acqua del rubinetto. Il danno da stress, per aver pagato 7 euro a bottiglia, va provato
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Nessuna norma impone all’albergatore di fornire al cliente, che lo chiede, l’acqua del rubinetto invece che l’acqua minerale in bottiglia. A meno che non ci sia un patto iniziale in tal senso.La Cassazione ha così respinto il ricorso, al pari di quanto avevano fatto i giudici di merito, di una ospite di un hotel a 5 stelle che chiedeva la condanna degli albergatori a pagargli 2.763 euro, come risarcimento del danno. E questo perché durante il suo soggiorno, dal 26 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020, «si era vista incessantemente negare la possibilità di consumare acqua potabile del rubinetto, essendo costretta, viceversa, ad acquistare a ogni pasto acqua in bottiglia». Il tutto per la “modica” cifra di 7 euro a bottiglia.
Lo stress per il conto salato
Alla signora proprio non andava giù la conclusione dei giudici, che avevano escluso che la mancata somministrazione dell’acqua di rubinetto fosse stata la «fonte di effettivo danno economico o di stress emotivo per il solo fatto di aver pagato 5.712,00 euro per un soggiorno di lusso».
Per la difesa un ragionamento tale da portare al paradosso che solo scegliendo un albergo di categoria inferiore si potrebbe avere il diritto di bere acqua potabile.
«Ammesso e non concesso - scrive il difensore nel ricorso - che l’obbligo per l’albergatore di somministrare acqua di rubinetto non esista, non si può negare come la mancata somministrazione di acqua potabile rappresenti, comunque, un disservizio che merita di essere risarcito» in quanto «chi soggiorna in una struttura alberghiera, a prescindere dal ceto, si aspetta legittimamente di poter bere acqua del rubinetto durante i pasti, così come dà per scontato trovare un letto con le lenzuola, una stanza calda, il sapone nel bagno etc».
E per rivendicare il suo diritto a dissetarsi con l’acqua delle condotte comunali, la cliente cita anche la Costituzione. Secondo le fonti costituzionali e nazionali «l’acqua è un bene naturale e un diritto umano universale di ciascun individuo e che l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali va garantita, anche, in caso di morosità».







